Cassazione Civile, Ordinanza n. 23535/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una variazione catastale presentata con procedura DOCFA relativa a un immobile composto originariamente da un appartamento residenziale in categoria A/3 e da un magazzino in categoria C/2, poi accorpati nel 2010 in un'unica unità classificata A/7 e successivamente frazionati nel 2014 in due unità abitative distinte, per le quali il contribuente aveva proposto la categoria A/3. L'Ufficio ha invece attribuito la categoria A/2 con avviso di accertamento catastale. La CTR ha annullato l'atto ritenendo insufficiente la motivazione e non adeguatamente giustificato il salto di classamento. L'Agenzia ricorre deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso DOCFA e dello Statuto del contribuente, sostenendo che l'atto contenesse dati sufficienti a consentire la difesa; con il secondo motivo, violazione della disciplina catastale, lamentando che la CTR avrebbe erroneamente negato la legittimità del classamento A/2 senza una valutazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, e senza considerare che il raffronto con immobili similari non sarebbe sempre necessario.
La decisione
La Corte rigetta preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del controricorrente sulla notifica del ricorso e sulla sua tardività, ritenendo la notificazione sanata e comunque tempestiva per il notificante. Nel merito accoglie entrambi i motivi dell'Agenzia: conferma che, in presenza di procedura DOCFA e di dati fattuali non contestati, la motivazione dell'avviso può essere assolta con l'indicazione dei dati oggettivi e del classamento attribuito; ritiene però erronea la sentenza della CTR nella parte in cui ha ritenuto sufficiente una motivazione presuntiva e generica sul passaggio da A/7 ad A/3 o A/2, senza un accertamento concreto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle nuove unità immobiliari e senza un effettivo raffronto con gli immobili della medesima zona censuaria. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, affinché proceda al nuovo esame attenendosi ai principi indicati, verificando anche numero e finiture dei servizi igienici e l'eventuale permanenza di aree esterne esclusive o comuni, nonché distribuendo correttamente l'onere probatorio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indica il vizio denunciato di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
richiamato in tema di motivazione dell'avviso conseguente a procedura DOCFA.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato quale parametro della motivazione degli atti tributari.
r.d. 13 aprile 1939, n. 652, art. 8
"Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari ... sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi"
la categoria e la classe vanno determinate in base alle condizioni estrinseche e intrinseche dell'unità immobiliare.
d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 6
le categorie e le classi sono attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari per ciascuna zona censuaria.
d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 9
per ciascuna zona censuaria va compilato un quadro di qualificazione e classificazione con categorie, classi e immobili tipo.
art. 11 d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154
richiamato tra le norme sulla disciplina catastale e del classamento.
art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662
richiamato dall'Agenzia per escludere la necessità del raffronto con unità similari al di fuori dell'ipotesi normativamente prevista.
art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato sull'ammissibilità delle forme di notificazione nel processo tributario, ma non applicabile in via diretta al ricorso per cassazione.
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 20 sulla proposizione del ricorso nel processo tributario.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme agli artt. 20 e 22 sulla notificazione dell'appello nel processo tributario.
art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
non introduce un regime speciale del termine lungo di impugnazione per il processo tributario, che resta soggetto alle regole ordinarie.
art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato sulle disposizioni transitorie applicabili al termine lungo di impugnazione.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
per il giudizio di cassazione in materia tributaria rinvia alle norme del codice di procedura civile.
consente la rinnovazione della notificazione nulla.
Massime di principio
- Nelle controversie catastali promosse dopo procedura DOCFA, quando i dati di fatto indicati dal contribuente non sono contestati e la divergenza riguarda una diversa valutazione tecnica, l'obbligo di motivazione dell'avviso può essere assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della categoria attribuita; se invece l'Ufficio contesta o ridefinisce gli elementi fattuali, è richiesta una motivazione più analitica.
- Il classamento catastale deve fondarsi su un accertamento concreto delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'immobile e sulla comparazione con le unità della medesima zona censuaria; non è sufficiente un ragionamento presuntivo o generico che non espliciti gli elementi specifici di pregio, qualità costruttiva, finiture e consistenza.
- Nelle controversie sul classamento emesso in rettifica di quello proposto dal contribuente tramite DOCFA, l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della maggiore pretesa fiscale grava sull'Amministrazione; il contribuente può comunque contrastarla con criteri astratti di classamento o con il raffronto con immobili omogenei della stessa zona.
- Nel ricorso per cassazione in materia tributaria, la disciplina delle notificazioni segue le regole del codice di procedura civile; eventuali vizi del luogo o della modalità di notificazione sono, di regola, nullità sanabili per raggiungimento dello scopo o mediante rinnovazione.
- Ai fini del termine per impugnare, rileva la data di perfezionamento della notifica per il notificante; per il destinatario opera la scissione degli effetti della notificazione.
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