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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23535/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una variazione catastale presentata con procedura DOCFA relativa a un immobile composto originariamente da un appartamento residenziale in categoria A/3 e da un magazzino in categoria C/2, poi accorpati nel 2010 in un'unica unità classificata A/7 e successivamente frazionati nel 2014 in due unità abitative distinte, per le quali il contribuente aveva proposto la categoria A/3. L'Ufficio ha invece attribuito la categoria A/2 con avviso di accertamento catastale. La CTR ha annullato l'atto ritenendo insufficiente la motivazione e non adeguatamente giustificato il salto di classamento. L'Agenzia ricorre deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso DOCFA e dello Statuto del contribuente, sostenendo che l'atto contenesse dati sufficienti a consentire la difesa; con il secondo motivo, violazione della disciplina catastale, lamentando che la CTR avrebbe erroneamente negato la legittimità del classamento A/2 senza una valutazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, e senza considerare che il raffronto con immobili similari non sarebbe sempre necessario.

La decisione

La Corte rigetta preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del controricorrente sulla notifica del ricorso e sulla sua tardività, ritenendo la notificazione sanata e comunque tempestiva per il notificante. Nel merito accoglie entrambi i motivi dell'Agenzia: conferma che, in presenza di procedura DOCFA e di dati fattuali non contestati, la motivazione dell'avviso può essere assolta con l'indicazione dei dati oggettivi e del classamento attribuito; ritiene però erronea la sentenza della CTR nella parte in cui ha ritenuto sufficiente una motivazione presuntiva e generica sul passaggio da A/7 ad A/3 o A/2, senza un accertamento concreto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle nuove unità immobiliari e senza un effettivo raffronto con gli immobili della medesima zona censuaria. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, affinché proceda al nuovo esame attenendosi ai principi indicati, verificando anche numero e finiture dei servizi igienici e l'eventuale permanenza di aree esterne esclusive o comuni, nonché distribuendo correttamente l'onere probatorio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie catastali promosse dopo procedura DOCFA, quando i dati di fatto indicati dal contribuente non sono contestati e la divergenza riguarda una diversa valutazione tecnica, l'obbligo di motivazione dell'avviso può essere assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della categoria attribuita; se invece l'Ufficio contesta o ridefinisce gli elementi fattuali, è richiesta una motivazione più analitica.
  • Il classamento catastale deve fondarsi su un accertamento concreto delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'immobile e sulla comparazione con le unità della medesima zona censuaria; non è sufficiente un ragionamento presuntivo o generico che non espliciti gli elementi specifici di pregio, qualità costruttiva, finiture e consistenza.
  • Nelle controversie sul classamento emesso in rettifica di quello proposto dal contribuente tramite DOCFA, l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della maggiore pretesa fiscale grava sull'Amministrazione; il contribuente può comunque contrastarla con criteri astratti di classamento o con il raffronto con immobili omogenei della stessa zona.
  • Nel ricorso per cassazione in materia tributaria, la disciplina delle notificazioni segue le regole del codice di procedura civile; eventuali vizi del luogo o della modalità di notificazione sono, di regola, nullità sanabili per raggiungimento dello scopo o mediante rinnovazione.
  • Ai fini del termine per impugnare, rileva la data di perfezionamento della notifica per il notificante; per il destinatario opera la scissione degli effetti della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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