Cassazione Civile, Ordinanza n. 15824/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale su una società di persone operante nel commercio di mobili. L'Ufficio, a seguito di accesso e contraddittori, ha ricostruito induttivamente le rimanenze di magazzino e i ricavi, emettendo poi un avviso di accertamento per il 2007 nei confronti della società e avvisi di accertamento per reddito di partecipazione verso i soci e gli eredi di un socio defunto, ai fini IRPEF. I contribuenti hanno impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, difetto di motivazione, violazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, mancanza di un pvc specifico per il 2007 e soprattutto la non vincolatività del verbale del 7 dicembre 2010, sostenendo che non vi fosse stato un vero accertamento con adesione perché la società non aveva aderito alla proposta dell'Ufficio per mancanza di liquidità e che, comunque, non era configurabile una preventiva rinuncia al diritto di impugnare. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato omesso esame del fatto decisivo costituito dal mancato consenso della società alla proposta per il 2007. Con il terzo motivo hanno contestato che l'eventuale accordo potesse vincolare anche i soci non partecipanti al contraddittorio, affermando che ciascun socio avrebbe potuto contestare il proprio avviso anche se l'accertamento societario fosse divenuto definitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel sistema del d.lgs. n. 218/1997, l'accertamento con adesione, una volta sottoscritto dal contribuente e dall'Ufficio, rende l'originario avviso non più impugnabile; la mancata esecuzione del pagamento incide sul perfezionamento dell'accordo, ma non attribuisce al contribuente un potere di revoca o di impugnazione dell'atto già sottoscritto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come vizio di omesso esame in modo non conforme ai rigorosi requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque incompatibile con la doppia conforme. Ha infine rigettato il terzo motivo affermando che la definizione con adesione del reddito della società di persone costituisce titolo per l'accertamento per trasparenza nei confronti dei soci, i quali non possono pretendere una quantificazione diversa da quella concordata con la società. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata per l'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti della società a seguito di attività istruttoria e ricostruzione induttiva dei ricavi
il reddito della società di persone è imputato ai soci per trasparenza in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione effettiva
d.lgs. n. 218/1997, artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
l'accertamento con adesione è istituto deflattivo del contenzioso; l'accordo si perfeziona con la sottoscrizione e il pagamento dovuto; dopo la sottoscrizione l'originario avviso non è più impugnabile e non esiste ius poenitendi del contribuente
richiamati per contestare la configurabilità dell'accordo; la Corte li considera irrilevanti rispetto alla disciplina speciale dell'accertamento con adesione, che prevale come modello procedimentale tipico
richiamato nel terzo motivo per contestare l'efficacia verso i soci; la Corte afferma che la definizione della società costituisce titolo per gli avvisi ai soci ex trasparenza
richiamato nel terzo motivo senza accoglimento, in relazione alla pretesa estensione dell'accordo ai soci
artt. 18, 19, 20 d.lgs. n. 546/1992
richiamati dai ricorrenti in relazione all'impugnazione degli atti tributari, senza incidere sull'esito
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
il primo motivo è stato esaminato come violazione di legge e nullità; il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti del vizio di motivazione nei limiti consentiti dal nuovo art. 360, n. 5
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento con adesione, la sottoscrizione dell'accordo da parte del contribuente e dell'Ufficio preclude l'impugnazione dell'originario avviso di accertamento, perché l'impugnazione equivarrebbe a una revoca unilaterale dell'adesione non prevista dall'ordinamento.
- L'accordo di adesione si perfeziona con la sottoscrizione e il successivo pagamento nei termini previsti; tuttavia, anche se il pagamento non interviene, il contribuente non acquista per ciò solo il potere di riattaccare l'avviso originario come se l'adesione non fosse mai esistita.
- L'adesione conclusa dalla società di persone sul proprio reddito annuale costituisce titolo sufficiente per l'accertamento per trasparenza nei confronti dei soci, i quali ricevono l'imputazione del reddito nella misura concordata con la società.
- Quando il giudizio di merito è sorretto da doppia conforme, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente il fatto storico decisivo omesso e le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il socio di società di persone, una volta definito il reddito sociale con adesione, non può pretendere un diverso trattamento sul proprio avviso personale se non allegando ragioni di impugnativa specifiche e personali, non incompatibili con la definizione societaria.
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