Cassazione Civile, Ordinanza n. 34609/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 ai fini IVA, IRES e IRAP nei confronti di una società, sulla base di un PVC che contestava l'utilizzo di fatture emesse da alcune ditte fornitrici/appaltatrici per operazioni ritenute inesistenti. La CTR della Lombardia aveva respinto l'appello della società, ritenendo nuove e quindi inammissibili alcune eccezioni di merito e, nel merito, reputando sufficienti gli elementi offerti dall'Ufficio per dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla ripresa a tassazione di costi ritenuti non documentati; (2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come nuove eccezioni già dedotte in primo grado e in appello; (3) violazione delle regole sull'onere della prova e della valutazione delle presunzioni, lamentando che l'Agenzia non avesse provato con elementi oggettivi l'inesistenza delle operazioni e che non fosse stata considerata una sentenza penale assolutoria del legale rappresentante; (4) violazione della disciplina fiscale sulla deducibilità dei costi, assumendo applicabile la normativa sopravvenuta che consente la deduzione di taluni componenti negativi, anche in relazione ai ricavi correlati.
La decisione
La Corte ha accolto solo il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato il motivo di appello sulla deducibilità dei costi non documentati, limitandosi a ritenere assorbite le ulteriori questioni senza indicare i presupposti dell'assorbimento. Ha invece rigettato il secondo motivo perché la pretesa novità delle eccezioni era stata valutata correttamente o comunque superata dalla decisione di merito; ha dichiarato infondato e in parte inammissibile il terzo motivo, ribadendo che nelle operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche tramite presunzioni semplici e che non è richiesta la prova della mala fede del contribuente; ha rigettato il quarto motivo, escludendo l'applicabilità della disciplina invocata dalla ricorrente alle operazioni oggettivamente inesistenti. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata ritenuta ammissibile la censura di nullità per omessa pronuncia, in quanto dedotta come error in procedendo.
Il mancato esame di uno specifico motivo di appello, anche quando la questione sia dichiarata assorbita senza adeguata motivazione, integra omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge sono state esaminate con riferimento alla disciplina tributaria e probatoria invocata.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di ius novorum nel processo tributario impedisce la proposizione in appello di eccezioni nuove, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto la CTR avesse applicato tale divieto alle questioni già dedotte.
In materia di operazioni oggettivamente inesistenti l'onere della prova dell'inesistenza grava sull'Amministrazione, mentre il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni per ottenere deduzione e detrazione.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dall'Amministrazione per dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
Gli indizi attendibili possono integrare presunzioni semplici idonee a fondare la prova dell'inesistenza dell'operazione.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando non consentito; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato come base normativa della prova presuntiva in materia IVA.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
La Corte ha escluso che tale disposizione sia applicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti contestate nel caso concreto.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012
È stata indicata come disciplina applicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti ai fini delle imposte sui redditi, nei limiti in cui esclude la deduzione dei costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati e disciplina i componenti positivi correlati.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina penal-tributaria, ma non decisivo per l'esito della controversia.
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La sentenza penale di assoluzione non è stata considerata idonea a spiegare effetti nel giudizio tributario, anche per mancanza di allegazione circa la sua irrevocabilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la declaratoria di assorbimento di una questione comporta omessa pronuncia e nullità della sentenza solo se non sono indicati i presupposti in fatto e in diritto che la giustificano.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari e presunzioni semplici; il contribuente, per ottenere detrazione IVA e deduzione dei costi, deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni.
- La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'operazione quando questa sia contestata come fittizia.
- Una sentenza penale assolutoria non è automaticamente dirimente nel giudizio tributario se non ne sia dimostrata la rilevanza giuridica nei limiti previsti dalla legge e, nel caso esaminato, la sua irrevocabilità.
- La censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento, non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale probatorio.
- La disciplina sulla deducibilità dei costi correlati a operazioni inesistenti va applicata secondo la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, senza estendere a quelle oggettivamente inesistenti la regola invocata dalla parte ricorrente.
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