Cassazione Civile, Ordinanza n. 21028/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato nel dicembre 2009 con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato, con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, il reddito complessivo della contribuente per l'anno d'imposta 2004. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per asserita nullità della notificazione dell'avviso; in appello, però, la decisione era stata riformata e l'accertamento era stato ritenuto valido. In cassazione la contribuente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della notifica dell'avviso perché eseguita a mani del portiere senza indicazione del previo inutile tentativo di consegna ai soggetti preferenziali indicati dall'art. 139 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973, sostenendo che mancasse lo scostamento richiesto per l'uso del redditometro su due o più periodi d'imposta; 3) violazione delle norme sull'IRPEF e sul divieto di doppia imposizione, per avere l'Ufficio considerato due volte, come indice di capacità contributiva, l'acquisto di un immobile, una volta al valore del preliminare e un'altra al diverso importo indicato nel definitivo ai soli fini dell'imposta di registro. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato la sentenza della CTR Lazio resa in revocazione ex art. 395 c.p.c., che ha accolto la revocazione proposta dalla stessa contribuente su ragioni sovrapponibili al terzo motivo e ha rettificato l'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la sentenza d'appello impugnata era stata successivamente revocata dalla CTR Lazio in un giudizio di revocazione che, nel processo tributario, ha natura rescindente e rescissoria immediata e sostituisce la precedente decisione con una nuova regolamentazione del rapporto. Poiché la pronuncia oggetto del ricorso non esisteva più come base dell'impugnazione, la Cassazione ha ritenuto cessata la materia del contendere e non ha esaminato nel merito i motivi. Ha inoltre compensato integralmente le spese di legittimità e ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché l'inammissibilità era dovuta a sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del metodo sintetico di accertamento del reddito, ma non scrutinato nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse
richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della notificazione effettuata al portiere senza previo tentativo presso i soggetti legittimati
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge invocata nei tre mezzi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma sul vizio di motivazione/omesso esame di fatto decisivo invocata nei tre mezzi
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di tassazione e divieto di duplicazione dell'imposizione
art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma il testo evidenzia che il riferimento decisivo della Corte è invece al regime della revocazione tributaria e al rapporto tra rescindente e rescissoria
norma sulla revocazione; la Corte valorizza l'effetto demolitorio e sostitutivo della revocazione intervenuta sulla sentenza impugnata
art. 67, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
disciplinando la revocazione nel processo tributario, impone la sequenza immediata tra fase rescindente e rescissoria e attribuisce al giudice della revocazione il potere-dovere di decidere anche il merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione perché l'inammissibilità deriva da sopravvenuta carenza di interesse e non da rigetto o inammissibilità originaria
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interesse a impugnare deve permanere sino al momento della decisione; se la sentenza impugnata viene revocata o comunque sostituita da una nuova decisione di merito, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel processo tributario la revocazione ha struttura rescindente e rescissoria immediatamente consequenziale: l'accoglimento della revocazione non si esaurisce nell'eliminazione della sentenza, ma comporta la nuova decisione sul rapporto controverso, con sostituzione della precedente regolamentazione.
- Quando la pronuncia impugnata è venuta meno per effetto di revocazione che abbia ridisegnato integralmente l'assetto degli interessi tra le parti, la Corte di cassazione non può più sindacare la correttezza giuridica della decisione sostituita.
- L'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché tale previsione opera solo nelle ipotesi tipizzate e non è suscettibile di interpretazione estensiva.
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