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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31080/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per IRPEF e IVA relativi all'anno 2012, emessi perché l'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità/inerenza di costi sostenuti da una società in accomandita semplice per una sponsorizzazione nei confronti di un'associazione ciclistica dilettantistica. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo applicabile l'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 e configurabile una presunzione legale sull'inerenza e deducibilità dei costi di sponsorizzazione al ricorrere di alcuni presupposti. In cassazione l'Agenzia deduceva, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 108 e 109 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 90 l. n. 289/2002, sostenendo che la presunzione di legge riguarderebbe soltanto la deducibilità della spesa come pubblicità, ma non eliminerebbe l'onere del contribuente di provare l'inerenza dei costi all'attività d'impresa. I controricorrenti eccepivano anche la tardività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività, ritenendo tempestiva la notificazione del ricorso alla luce della disciplina del termine lungo e della sospensione feriale. Nel merito ha rigettato il motivo dell'Agenzia, affermando che l'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 prevede, a favore del soggetto erogante, una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, purché ricorrano le condizioni indicate dalla norma e già individuate dalla giurisprudenza. In presenza di tali presupposti, restano irrilevanti le valutazioni di inerenza e congruità dei costi. Di conseguenza il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.

  • artt. 108 e 109 d.P.R. n. 917/1986

    richiamati dall'Agenzia per contestare la deducibilità/inerenza delle spese di sponsorizzazione.

  • art. 90, comma 8, l. n. 289/2002

    "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche... costituisce, per il soggetto erogante... spesa di pubblicità..."

    introduce, per il soggetto erogante, una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, al ricorrere dei presupposti normativi.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    richiamato per il calcolo del termine lungo di impugnazione.

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014

    ha modificato la sospensione feriale riducendola da 46 a 31 giorni.

  • L. n. 742/1969, art. 1

    norma sostituita dalla riforma che ha ridotto il periodo di sospensione feriale.

  • art. 2 l. n. 260/1949

    richiamato per qualificare come festivi il 25 e 26 dicembre ai fini del differimento del termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione rientranti nell'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, quando ricorrono i presupposti legali, sono assistite da una presunzione legale assoluta della loro natura pubblicitaria, non di rappresentanza.
  • In presenza delle condizioni previste dalla norma sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, non assumono rilievo ulteriori valutazioni sull'inerenza o sulla congruità del costo ai fini della deducibilità.
  • L'onere di provare un'eventuale tardività del ricorso va valutato alla luce della disciplina del termine lungo di impugnazione e della sospensione feriale applicabile ratione temporis, tenendo conto anche dei giorni festivi che cadono a ridosso della scadenza.
  • Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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