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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35438/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società operante nel settore edilizio aveva impugnato dinanzi al giudice tributario tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, emessi per IVA, IRAP e IRES, contestando l’utilizzo di fatture e costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva rigettato i ricorsi; la CTR, invece, aveva dichiarato estinto il giudizio per il 2006 per definizione agevolata della lite e aveva annullato gli avvisi per le altre annualità. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sul processo tributario per avere la CTR deciso su motivi nuovi asseritamente introdotti in appello; (2) violazione degli artt. 18, 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992 per la medesima ragione, cioè l’ammissione di domande o eccezioni nuove in appello; (3) violazione delle norme su IVA, accertamento e prova presuntiva, oltre agli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Ufficio non avesse provato l’inesistenza oggettiva delle operazioni e che, al contrario, la società avesse dimostrato l’effettività delle prestazioni con documentazione contabile e bancaria. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché l’Agenzia non aveva riprodotto integralmente l’atto di appello della contribuente e, comunque, le censure erano in parte prive di interesse e in parte non decisive; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la CTR aveva commesso errori di diritto nella valutazione della prova presuntiva e nell’allocazione dell’onere probatorio, poiché avrebbe dovuto considerare unitariamente gli indizi raccolti dall’Ufficio, compreso il dato della natura di "cartiera" dei soggetti coinvolti e le dichiarazioni di terzi, e non pretendere la prova di un accordo simulatorio né ritenere sufficiente, come prova contraria, la mera produzione di documenti contabili e mezzi di pagamento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha respinto in rito i primi due motivi del ricorso dell’Agenzia, qualificandoli come inammissibili, ma ha accolto il terzo motivo, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese. La Corte ha chiarito che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la CTR aveva errato nel pretendere una prova diversa e più onerosa di quella richiesta all’Ufficio e nel valorizzare in modo non corretto la documentazione prodotta dalla contribuente. Per l’annualità 2006 resta ferma la declaratoria di estinzione per definizione agevolata della lite, mentre per le altre annualità la causa deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l’asserita decisione su motivi nuovi; la Corte non accoglie la doglianza perché i motivi di ricorso sono inammissibili per difetto di specifica riproduzione dell’atto di appello e, comunque, non decisivi nei termini dedotti.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio processuale dedotto nei primi due motivi e, nel terzo motivo, per il vizio di violazione di legge processuale e sostanziale denunciato.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per sostenere la novità dei motivi di appello nel processo tributario.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dall’Agenzia nel secondo motivo per contestare l’introduzione di domande/eccezioni nuove in appello.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello nel contenzioso tributario.

  • art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato insieme alle altre norme IVA come base della disciplina rilevante per la detrazione e gli obblighi correlati.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Invocato nell’ambito della contestazione sull’indebita detrazione dell’IVA relativa a operazioni asseritamente inesistenti.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    La Corte ribadisce che una fattura regolare, conforme ai requisiti formali e di contenuto, fa presumere la verità di quanto rappresentato, ma tale presunzione è superabile dall’Ufficio con prova contraria dell’inesistenza dell’operazione.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato tra le disposizioni concernenti l’accertamento IVA e la contestazione dell’indebita detrazione.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale base dell’accertamento presuntivo in materia di imposte dirette.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato tra le norme poste a fondamento dell’atto impositivo impugnato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che, una volta forniti dall’Ufficio elementi oggettivi, anche presuntivi, sull’inesistenza dell’operazione, incombe sul contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; non è sufficiente la mera regolarità formale della documentazione.

  • art. 2729 c.c.

    I requisiti di gravità, precisione e concordanza vanno verificati in modo complessivo, valutando unitariamente gli indizi e non in modo atomistico.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Citato nella motivazione della CTR, ma la Cassazione ne corregge l’impostazione, ribadendo il corretto criterio di valutazione delle presunzioni e dell’onere probatorio.

Massime di principio

  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante un quadro presuntivo composto da più indizi convergenti; il giudice deve valutarli globalmente e non atomisticamente, verificando se, nel loro complesso, presentino gravità, precisione e concordanza.
  • La prova dell’inesistenza dell’operazione non richiede, da parte dell’Ufficio, la dimostrazione di un accordo simulatorio o della consapevolezza fraudolenta del contribuente: è sufficiente fornire elementi oggettivi idonei a dimostrare che la prestazione non è mai stata eseguita.
  • La fattura regolare fa presumere la veridicità di quanto in essa indicato, ma questa presunzione è superabile con prova contraria dell’inesistenza dell’operazione; quando l’Ufficio abbia assolto il proprio onere, il contribuente deve fornire una prova effettiva dell’operazione, non limitarsi a documentazione formalmente corretta o a mezzi di pagamento.
  • Nel processo tributario, la novità dei motivi di appello deve essere dedotta in modo specifico e completo; la mancata integrale riproduzione dell’atto di gravame può impedire l’esame della censura in cassazione per difetto di specificità e autosufficienza.
  • La mera produzione di documenti contabili, documenti di trasporto o movimentazioni bancarie non è di per sé sufficiente a dimostrare l’effettività di operazioni contestate come fittizie, se tali elementi non siano idonei, nel complesso, a superare il quadro indiziario contrario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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