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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06337/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI emesso da un comune su un immobile catastato in categoria B/1, qualificato dalla diocesi come seminario vescovile e come bene destinato all'esercizio del culto e alla cura delle anime. La contribuente ha sostenuto che l'immobile dovesse beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività religiose o istruttive. I giudici di merito hanno però ritenuto non provato il presupposto oggettivo dell'esenzione, rilevando che la diocesi non aveva dimostrato, con documenti o indizi, l'effettivo svolgimento nell'immobile dell'attività di formazione del clero in modo non commerciale. Con il ricorso per cassazione la diocesi ha denunciato violazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non spettasse a essa provare l'assenza di attività commerciale nel seminario, ma al comune dimostrare il contrario mediante verifiche e accesso ai luoghi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura, osservando innanzitutto che il motivo era formulato in modo non specifico, non indicando compiutamente le norme asseritamente violate né il vizio di cui all'art. 360 c.p.c. invocato. Nel merito, la Corte ha ribadito che l'esenzione ICI per gli immobili destinati ad attività religiose o istruttive richiede la prova, a carico del contribuente, della concreta sussistenza del requisito oggettivo: non basta la destinazione astratta dell'immobile o la natura non commerciale dell'ente, ma occorre dimostrare che l'attività sia svolta effettivamente e con modalità non commerciali. Poiché la diocesi non aveva indicato adeguatamente i documenti su cui fondava la propria tesi, la decisione della CTR è stata confermata. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione ICI richiede la compresenza di un requisito oggettivo e di un requisito soggettivo; il primo deve essere provato in concreto dal contribuente e non può essere desunto solo dalla destinazione astratta del bene.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/2005 conv. in L. n. 248/2005

    La disciplina va letta nel senso che rilevano le concrete modalità di svolgimento dell'attività, che non devono essere orientate al profitto.

  • art. 39, comma 1, d.l. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006

    Conferma l'impostazione per cui l'esenzione dipende dalla concreta non commercialità dell'attività svolta nell'immobile.

  • art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato quale parametro del requisito soggettivo dell'ente non commerciale cui l'art. 7 ICI rinvia.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare puntualmente le norme violate e il vizio dedotto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova incombe su chi vuol far valere il diritto all'esenzione; la regola non si inverte per il solo fatto che si tratti di fatti negativi, i quali possono essere provati anche per presunzioni o mediante fatti positivi contrari.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso deve inquadrare correttamente il vizio denunciato tra quelli tassativamente previsti.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina dell'onere probatorio va interpretata in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di esenzione ICI per immobili destinati ad attività religiose, assistenziali o istruttive, il contribuente deve provare in concreto che l'attività si svolge effettivamente nell'immobile e con modalità non commerciali; non è sufficiente la sola destinazione nominale del bene o la natura dell'ente proprietario.
  • Il requisito oggettivo dell'esenzione non può essere desunto da documenti che attestino soltanto la destinazione astratta dell'immobile: il giudice deve verificare in concreto lo svolgimento dell'attività e la sua effettiva non commercialità.
  • La natura di ente non commerciale o di ente ecclesiastico non basta, da sola, a fondare l'esenzione quando sia controverso il presupposto oggettivo dell'imposta.
  • L'onere della prova di un diritto all'esenzione grava su chi lo invoca anche quando la prova abbia ad oggetto fatti negativi; tali fatti possono essere dimostrati tramite fatti positivi contrari o per presunzioni.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico nell'indicare le norme asseritamente violate e il vizio dedotto; la mera contestazione della valutazione di merito, senza puntuale incardinamento nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., è insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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