Cassazione Civile, Ordinanza n. 36700/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003 con cui l'amministrazione finanziaria recuperava IRES, IRAP e IVA, contestando: l'indebita deduzione di quote di ammortamento di terreni; la deduzione di costi connessi alla cessione di un immobile; l'indebita detrazione IVA su fatture emesse da un terzo in relazione alla vendita di un complesso immobiliare. La CTP aveva annullato l'atto, la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva cinque motivi: 1) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., per non avere la CTR considerato una precedente sentenza relativa allo stesso rapporto giuridico, passata in giudicato, che aveva accertato l'indeducibilità delle quote di ammortamento sui terreni e dei costi accessori; 2) violazione della disciplina fiscale sull'ammortamento dei terreni e del TUIR/IVA, sostenendo che la non ammortizzabilità dei terreni era già prevista prima della legge del 2006 e che la CTR aveva errato nel ritenere innovativa quella disciplina; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, per avere la CTR valorizzato perizie di parte e trascurato gli elementi presuntivi dell'Ufficio sulla cessione al valore normale dell'immobile; 4) motivazione apparente, per non aver spiegato perché dovessero considerarsi solo i prezzi dei rogiti e non quelli dei preliminari; 5) violazione delle norme su presunzioni e valutazione della prova, per avere la CTR escluso l'operazione fittizia relativa all'acquisto da altro soggetto nonostante gli indizi raccolti dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondato il richiamo al giudicato esterno e corretta la tesi dell'indeducibilità delle quote di ammortamento dei terreni, perché tali beni non sono soggetti a deperimento fisico-economico e la disciplina del 2006 ha natura chiarificatrice e non innovativa. Ha invece dichiarato inammissibili o rigettato i motivi terzo, quarto e quinto, perché le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione; la motivazione della CTR è stata ritenuta sopra la soglia del minimo costituzionale. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con conferma della legittimità dell'avviso quanto alla ripresa fiscale sulle quote di ammortamento. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Il giudicato esterno è vincolante anche nei giudizi relativi a imposte periodiche quando il precedente accertamento riguarda fatti a efficacia permanente o pluriennale, come la deducibilità/indeducibilità di quote di ammortamento che si sviluppano su più periodi d'imposta.
Richiamato nel contesto della disciplina fiscale dell'ammortamento; la Corte ha ritenuto che i terreni non rientrino tra i beni ammortizzabili perché non soggetti a deperimento.
Citato dal ricorrente nel secondo motivo insieme alla disciplina IVA, ma la decisione si concentra sulla non ammortizzabilità dei terreni e sulla natura chiarificatrice della disciplina sopravvenuta.
D.M. 31 dicembre 1988
Richiamato come fonte tecnica collegata alla disciplina degli ammortamenti.
art. 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972
Richiamato nei motivi terzo e quinto in relazione alla rettifica del valore delle operazioni e alla prova presuntiva dell'Ufficio.
Citato nel secondo motivo in relazione al valore delle operazioni IVA.
art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del 1997
Richiamato nei motivi relativi alla rettifica fiscale e alle sanzioni/recuperi connessi.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la censura tendesse in realtà a una rivalutazione del merito.
Le presunzioni possono essere censurate in cassazione solo se il giudice abbia applicato erroneamente i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito sostituire una diversa lettura del materiale indiziario.
La doglianza è stata ritenuta, in sostanza, una richiesta di nuova valutazione dei fatti e non una corretta censura di violazione della norma processuale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile; nel caso concreto la sentenza d'appello ha superato il 'minimo costituzionale'.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte richiama il parametro del minimo costituzionale della motivazione per delimitare il controllo di legittimità.
Il controllo di legittimità sulle censure di violazione di legge e sulla motivazione non consente una rivalutazione del merito; dopo la riforma del n. 5 sono escluse censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di anomalia motivazionale radicale.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a imposte periodiche, il giudicato esterno spiega efficacia vincolante quando riguarda fatti o rapporti a efficacia permanente o pluriennale, perché tali elementi unificano più annualità in una fattispecie sostanzialmente unitaria.
- I terreni non sono, di regola, beni ammortizzabili ai fini fiscali, poiché non subiscono un vero deperimento fisico o economico; la disciplina introdotta nel 2006 ha natura chiarificatrice e conferma un principio già desumibile dal sistema.
- La censura in cassazione per violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia applicato in modo erroneo i requisiti legali della presunzione; non è consentito sostituire alla valutazione del giudice una diversa selezione degli indizi o una diversa ricostruzione del fatto.
- Le perizie di parte possono essere utilizzate nel processo tributario come fonte di convincimento, purché il giudice ne espliciti le ragioni di attendibilità e coerenza.
- La motivazione è apparente solo quando sia totalmente mancante, meramente apparente, incomprensibile o internamente irriducibile; non basta che il giudice non abbia considerato tutti gli elementi prospettati dalla parte, se il ragionamento decisorio è comunque intelligibile.
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