Cassazione Civile, Ordinanza n. 02552/2025 del 03/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell'INPS di riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo della ricorrente alle dipendenze di un datore di lavoro privato, con conseguente mancata reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e mancato accesso alle prestazioni collegate, in particolare l'indennità di disoccupazione agricola. In primo grado il tribunale aveva rigettato l'eccezione di decadenza e accertato lo svolgimento del rapporto negli anni 2005 e 2006 per un certo numero di giornate, ordinando la reiscrizione; la Corte d'appello, pur respingendo anch'essa l'eccezione di decadenza, ha riformato nel merito ritenendo insufficiente la prova testimoniale e il restante materiale istruttorio, perché i testi avevano solo confermato il numero di giornate lavorate senza precisare mansioni, retribuzione, durata giornaliera e altri elementi significativi. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato una sentenza penale di assoluzione dal reato di truffa, passata in giudicato, che menzionava l'esistenza del rapporto di lavoro; con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115, 116 e 416, comma 2, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'INPS, che aveva contestato il rapporto, avrebbe dovuto provare il proprio assunto anche mediante il verbale ispettivo su cui aveva fondato il disconoscimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la selezione delle fonti di prova appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e il cattivo apprezzamento delle prove può tradursi in vizio denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non ravvisabile nella specie. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando in via preliminare che esso mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e che non era stato neppure trascritto il verbale ispettivo richiamato; nel merito, ha ribadito che, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce presupposto della prestazione e, in presenza di contestazione dell'INPS, il lavoratore deve dimostrare l'esistenza e lo svolgimento del rapporto agricolo necessario per ottenere la reiscrizione e i benefici conseguenti. Poiché l'INPS non aveva svolto difese scritte, non sono state liquidate spese; la Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi, ma la Corte ribadisce che non consente di sindacare in cassazione la scelta delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo anomalie motivazionali rilevanti come violazione di legge.
Richiamato nei motivi, ma la Corte afferma che il cattivo apprezzamento delle prove non è di per sé denunciabile come violazione di legge, se non nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato dalla ricorrente per formulare le censure; la Corte ne limita l'operatività ai soli vizi effettivamente deducibili in cassazione e non alla rivalutazione del merito.
Richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte vi attribuisca autonoma rilevanza decisiva nel caso concreto.
L'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo, necessario per la reiscrizione negli elenchi e per la prestazione, grava sulla parte che lo allega una volta contestato dall'ente previdenziale.
art. 22 d.l. n. 7 del 1970 conv. in l. n. 83 del 1970
È la norma sul termine decadenziale per impugnare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; la sentenza richiama il principio per cui la prestazione non può essere riconosciuta in difetto di tempestiva impugnazione dell'esclusione.
art. 38, comma 5, d.l. n. 98/2011
Richiamato per spiegare il ripristino dell'istituto della decadenza e la decorrenza del termine di 120 giorni per le impugnazioni dei provvedimenti di cancellazione ancora non decadute alla data del 21.12.2008.
Richiamato per individuare il dies a quo della decorrenza del termine dopo l'entrata in vigore della disciplina ripristinata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, non è consentito trasformare la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di anomalia motivazionale rilevante in termini costituzionali.
- Il giudice di merito ha piena discrezionalità nella selezione delle fonti di prova poste a fondamento del proprio convincimento, sicché la mancata considerazione di un singolo elemento probatorio non integra di per sé violazione di legge se la motivazione complessiva resta logicamente comprensibile.
- Quando l'ente previdenziale contesta l'esistenza di un rapporto di lavoro agricolo, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il rapporto e i presupposti della reiscrizione negli elenchi, non essendo sufficiente una prova testimoniale generica o meramente confermativa del numero delle giornate lavorate.
- Ai fini dell'indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce presupposto essenziale della prestazione; in assenza di valida impugnazione del provvedimento di esclusione entro il termine decadenziale, la prestazione non può essere riconosciuta.
- La deduzione di vizi processuali o probatori deve rispettare gli oneri di specificità del ricorso per cassazione, inclusa la trascrizione o indicazione puntuale degli atti rilevanti, pena l'inammissibilità della censura.
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