Cassazione Civile, Ordinanza n. 02554/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda del lavoratore volta a ottenere, per il periodo maggio 2000-maggio 2003, la costituzione di una rendita vitalizia reversibile a spese del datore di lavoro, corrispondente alla pensione o quota di pensione dell’assicurazione obbligatoria maturata in relazione a contributi omessi, con conseguente condanna della società al versamento all’INPS della riserva matematica necessaria per la regolarizzazione della posizione assicurativa. La Corte d’appello aveva accolto in parte l’appello del lavoratore. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il controricorrente non ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Ha affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia e fa venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha quindi condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controricorrente, disponendo che esse fossero corrisposte all’Erario per l’ammissione del lavoratore al patrocinio a spese dello Stato. Ha escluso altresì l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per intervenuta rinuncia.
Norme richiamate
art. 380-bis cod. proc. civ.
la proposta del consigliere delegato e la successiva rinuncia hanno impedito una decisione conforme alla proposta, escludendo l’applicazione del terzo comma della norma
art. 391, comma 4, c.p.c.
non opera l’esonero dalle spese in caso di rinuncia al ricorso non accettata; resta il potere discrezionale del giudice di derogare alla regola generale della condanna del rinunciante solo in presenza di specifiche circostanze
le spese vanno corrisposte all’Erario quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato
richiamato in relazione alla disciplina del contributo unificato e del patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio anche se la controparte non vi aderisce, poiché l’atto non ha natura accettizia.
- La rinuncia al ricorso fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In caso di rinuncia non accettata, la regola generale è la condanna del ricorrente rinunciante alla rifusione delle spese, salva la presenza di specifiche circostanze idonee a giustificare una deroga.
- L’intervenuta rinuncia al ricorso esclude il raddoppio del contributo unificato.
- Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese liquidate devono essere corrisposte all’Erario.
Come è indicizzato
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