Cassazione Civile, Ordinanza n. 02512/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'INPS, della domanda di indennità di disoccupazione agricola presentata da una lavoratrice per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, sul presupposto della mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo che l'interessata fosse decaduta dall'azione, perché non aveva impugnato entro 120 giorni il provvedimento di cancellazione o di mancata iscrizione dagli elenchi. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione di norme sulla disciplina degli elenchi agricoli e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'iscrizione non costituirebbe requisito costitutivo del diritto e che avrebbe dovuto essere ammessa la prova dell'effettivo rapporto di lavoro. Con il secondo motivo ha contestato la decorrenza della decadenza, sostenendo che la conoscenza della mancata iscrizione si sarebbe avuta solo in una data successiva rispetto a quella considerata dalla Corte d'appello, e che il ricorso amministrativo e giudiziario sarebbero stati tempestivi. Con il terzo motivo ha censurato la regolazione delle spese, assumendo che, se l'appello fosse stato accolto, l'INPS avrebbe dovuto essere condannato alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale e che, in difetto di impugnazione nei termini del provvedimento amministrativo di esclusione, la decadenza sostanziale impedisce definitivamente l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la questione della data di conoscenza della mancata iscrizione era stata accertata in fatto in modo conforme dai giudici di merito e quindi era coperta da doppia conforme; inoltre la deduzione di un fatto ulteriore, non esaminato dalla sentenza impugnata, non era stata articolata nei termini richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito. Non sono state liquidate spese per la ricorrente in ragione della dichiarazione ex art. 152 c.p.c. già valorizzata in appello, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'iscrizione negli elenchi agricoli non sia requisito costitutivo del diritto alla prestazione.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sugli elenchi dei lavoratori agricoli e sulla prova del rapporto.
L. n. 2248/1865, All. E
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge e della possibilità di prova giudiziale.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la distribuzione dell'onere della prova sul rapporto di lavoro agricolo.
art. 22 d.l. n. 7/1970 conv. in l. n. 83/1970
La Corte lo interpreta come norma che prevede una decadenza sostanziale di 120 giorni per impugnare il provvedimento di esclusione dagli elenchi; il suo mancato rispetto preclude in modo definitivo il diritto alla prestazione.
Prevede la possibilità di ricorso amministrativo entro 30 giorni contro il provvedimento di non iscrizione; solo dopo il rigetto o la mancata proposizione del ricorso decorre la decadenza di 120 giorni.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda sulle spese, rimasta assorbita per il rigetto del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte afferma che, per dedurre un fatto decisivo non esaminato, occorre allegare che esso sia stato già introdotto nei gradi di merito e sottoposto al contraddittorio.
Richiamato per escludere la liquidazione delle spese in presenza della dichiarazione reddituale già favorevolmente valutata in appello.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali agricole; se il provvedimento di esclusione o mancata iscrizione non viene impugnato nei termini previsti, la decadenza sostanziale impedisce definitivamente l'azione giudiziale per la prestazione.
- La facoltà di ricorso amministrativo contro la mancata iscrizione negli elenchi agricoli deve essere esercitata entro il termine previsto; solo dopo il rigetto del ricorso amministrativo, o in caso di sua mancata proposizione, inizia a decorrere il termine di decadenza per l'azione giudiziale.
- In sede di legittimità, la censura che investe un accertamento di fatto già compiuto in modo conforme nei gradi di merito è inammissibile per doppia conforme, salvo che il ricorrente deduca specificamente un vizio nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La deduzione di un fatto decisivo non esaminato dal giudice di merito richiede che la parte indichi che quel fatto sia stato già introdotto nel contraddittorio processuale; non è consentito introdurre in cassazione circostanze fattuali nuove.
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