Cassazione Civile, Ordinanza n. 02517/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal provvedimento con cui l'INPS ha chiesto la ripetizione dell'importo corrisposto come indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011, ritenendo che la prestazione fosse divenuta indebita per effetto della sopravvenuta cancellazione della lavoratrice dagli elenchi dei lavoratori agricoli. La lavoratrice ha sostenuto di non aver mai ricevuto notifica del provvedimento di cancellazione e ha chiesto la reiscrizione per l'anno 2011. In appello la domanda è stata rigettata perché la Corte territoriale ha ritenuto intervenuta la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970, valorizzando la pubblicazione sul sito INPS della terza variazione dell'elenco annuale 2014 a decorrere dal 15.12.2014, risultante da documentazione prodotta in primo grado e non contestata. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, e dell'art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, assumendo che la Corte d'appello avesse fondato la prova della pubblicazione su un documento prodotto solo in appello, non sottoscritto dall'ente e quindi privo di efficacia probatoria. La ricorrente ha inoltre contestato, in modo generico, la mancanza di sottoscrizione del documento senza spiegare perché ciò ne escludesse la valenza probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo non aggrediva specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sulla prova, risultante da documentazione prodotta in primo grado dall'INPS, della pubblicazione telematica della terza variazione degli elenchi annuali 2014, documentazione debitamente sottoscritta e non contestata. Il ricorso, invece, argomentava in modo generico su un diverso documento asseritamente prodotto in appello e non sottoscritto, senza chiarire se si trattasse dello stesso documento richiamato dalla sentenza né riportare puntualmente gli atti e le prove di primo grado idonei a confutare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. La Corte ha inoltre ritenuto generica anche la censura sulla mancanza di sottoscrizione, perché non accompagnata da una specifica dimostrazione della sua incidenza sulla efficacia probatoria. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 conv. in l. n. 83/1970
è la norma posta a fondamento della decadenza dell'azione contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli; la Corte d'appello l'ha applicata ritenendo decorso il termine dalla pubblicazione telematica della variazione.
art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
richiamato dalla ricorrente come ulteriore parametro normativo nella censura di violazione di legge.
la dichiarazione di esenzione non è stata ritenuta utilizzabile perché non sottoscritta dalla parte, ma riportata nel solo corpo del ricorso sottoscritto dal difensore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non confuta in modo analitico gli accertamenti di fatto posti a base della decisione.
- La censura che prospetta una violazione di legge è inidonea se, in realtà, mira a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio senza indicare con precisione quali documenti o atti smentiscano l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
- La mera deduzione della mancanza di sottoscrizione di un documento non è sufficiente a fondare l'ammissibilità del motivo se non si spiega perché tale vizio inciderebbe, nel caso concreto, sulla sua efficacia probatoria.
- Ai fini della prova della pubblicazione di atti o variazioni degli elenchi previdenziali, rileva il documento prodotto in giudizio e non specificamente contestato; la contestazione deve essere puntuale e riferita al medesimo documento valutato dalla sentenza impugnata.
- La dichiarazione di esenzione dalle spese ex art. 152 c.p.c. deve risultare validamente sottoscritta dalla parte; se è solo riportata nel ricorso sottoscritto dal difensore, non può essere considerata operante.
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