Cassazione Civile, Ordinanza n. 02528/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto alla Fondazione il pagamento di oltre 1,3 milioni di euro per indebita fruizione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8 della l. n. 223 del 1991, relativi alle assunzioni di lavoratori collocati nelle liste di mobilità nel periodo gennaio 2012-settembre 2013. La Fondazione aveva assunto lavoratori già dipendenti di una società poi posta in liquidazione e fallita; l'INPS sosteneva che il beneficio dovesse essere escluso perché, al momento dei licenziamenti, tra società licenziante e Fondazione sussistevano rapporti di collegamento e controllo, nonché assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, in ragione del ruolo dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'La Quiete', titolare del 90% della società licenziante e capace di nominare gli organi della Fondazione. La Corte d'appello aveva invece annullato l'avviso, valorizzando la natura non lucrativa e pubblicistica della Fondazione e interpretando restrittivamente il comma 4-bis. In cassazione l'INPS deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4-bis, censurando l'approccio formale della Corte territoriale e sostenendo che la nozione di controllo/collegamento è più ampia di quella civilistica e richiede una valutazione sostanziale dell'unità del centro decisionale e dell'eventuale finalità elusiva della disciplina sugli sgravi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 8, comma 4-bis, della l. n. 223 del 1991 non va letto come norma eccezionale da interpretare restrittivamente, ma come disposizione che esprime la ratio del beneficio e impone di verificare in concreto se l'assunzione realizzi un effettivo incremento occupazionale oppure sia riconducibile a un'operazione elusiva. Ha quindi censurato la Corte d'appello per aver attribuito rilievo esclusivo a indici formali, quali la natura non lucrativa della Fondazione, la natura pubblicistica del controllo e l'assenza di soci o quote, senza accertare in modo complessivo se licenziamenti e successive assunzioni fossero imputabili a un unico centro decisionale e d'interessi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 8, commi 2 e 4-bis, l. 23 luglio 1991, n. 223
"Il diritto ai benefici economici ... è escluso ..."
La disposizione va letta in chiave teleologica: i benefici contributivi spettano solo se vi è un reale incremento occupazionale; sono esclusi quando assunzioni e licenziamenti si inseriscono in un'operazione non genuina, riferibile a un medesimo centro decisionale o a rapporti di collegamento/controllo anche non coincidenti con quelli tipizzati dall'art. 2359 c.c.
Non è l'unico parametro rilevante per il controllo/collegamento ai fini dell'art. 8 l. n. 223 del 1991; la nozione rilevante è più ampia e sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, per violazione/falsa applicazione della disciplina sugli sgravi contributivi.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 2, comma 71, lett. b), l. 28 giugno 2012, n. 92
Richiamato per l'abrogazione, dal 1 gennaio 2017, di tutte le previsioni dell'art. 8 l. n. 223 del 1991.
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, art. 2, comma 1
Ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 8 l. n. 223 del 1991.
Legge di conversione del d.l. n. 299 del 1994.
Massime di principio
- In tema di sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori collocati in mobilità, il giudice deve verificare in concreto se l'operazione produca un effettivo incremento dell'occupazione oppure sia elusiva della disciplina incentivante.
- La nozione di 'assetti proprietari sostanzialmente coincidenti' e di 'rapporto di collegamento o controllo' non va intesa in senso meramente formale o limitato alle fattispecie codicistiche dell'art. 2359 c.c., ma comprende anche rapporti fattuali idonei a rivelare un comune centro decisionale e d'interessi.
- Ai fini dell'esclusione del beneficio contributivo, occorre una valutazione unitaria e globale di tutte le circostanze della vicenda, non un esame atomistico di singoli indici formali quali la natura pubblica o non lucrativa dell'ente, l'assenza di quote o azioni o la sopravvenienza del fallimento.
- La prova dei presupposti del beneficio e della insussistenza delle condizioni ostative deve essere letta alla luce della finalità antielusiva della norma: il beneficio non spetta se licenziamenti e successive assunzioni sono riconducibili a un'unica regia imprenditoriale o organizzativa.
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