Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02560/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un’intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle esattoriali per contributi dovuti alla Cassa forense, per un importo complessivo di euro 94.798,71. Il contribuente aveva proposto opposizione all’esecuzione, deducendo vizi delle cartelle, della loro notifica, dell’intimazione di pagamento e, in appello, anche profili di prescrizione e decadenza. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) nullità della costituzione in giudizio dell’ADER per difetto di ius postulandi del difensore del libero foro, in relazione alla disciplina del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; 2) violazione delle norme sulla prova della notifica delle cartelle, contestando l’idoneità delle copie delle relate di notifica e la specificità del disconoscimento; 3) violazione delle norme sulla notifica via PEC, lamentando che i documenti notificati fossero privi di firma digitale e trasmessi in formato PDF; 4) omessa pronuncia su vari motivi d’appello, tra cui mancata indicazione dell’autorità competente, mancata notifica degli atti prodromici, mancata allegazione degli atti richiamati, illegittimità di interessi e compensi di riscossione, decadenza dal potere di notifica e prescrizione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato in via preliminare e dirimente che il ricorso era improponibile, perché la controversia avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del solo ente impositore, ossia la Cassa forense, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio nelle impugnazioni recuperatorie avverso l’iscrizione a ruolo, specie quanto alle eccezioni sul merito della pretesa contributiva e alla prescrizione. Poiché era stato evocato soltanto l’agente della riscossione, la Corte ha accertato il difetto di legittimazione passiva in capo a quest’ultimo e ha dichiarato la causa non proponibile ab origine. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c. Ha compensato le spese dell’intero processo e ha dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. n. 193/2016

    richiamato dal ricorrente per contestare la costituzione dell’agente della riscossione e la disciplina del patrocinio

  • L. n. 225/2016

    norma di conversione richiamata con riferimento alla disciplina dell’agente della riscossione

  • art. 43 r.d. n. 1611/1933

    richiamato come norma sul patrocinio dell’Avvocatura dello Stato

  • art. 4-novies d.l. n. 34/2019

    richiamato dal ricorrente in tema di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato

  • art. 2719 c.c.

    richiamato per contestare l’efficacia probatoria delle copie delle relate di notifica

  • art. 21-bis L. n. 241/1990

    richiamato per la disciplina degli atti e delle notifiche contestate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato sia per la notifica delle cartelle sia per la contestazione della loro ritualità

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente con riferimento all’obbligo di motivazione e contenuto dell’atto tributario

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato sulla notificazione degli atti tributari

  • d.P.R. n. 68/2005

    richiamato in tema di notificazione via PEC

  • artt. 22, 23, 23-bis, 24 e 48 d.lgs. n. 82/2005

    richiamati per la validità dei documenti informatici e delle notifiche telematiche

  • art. 2712 c.c.

    richiamato sulla prova per riproduzioni meccaniche e documenti informatici

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle nullità processuali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l’omessa pronuncia sui motivi di appello

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato con riferimento alla decadenza dal potere di notifica

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    norma posta a base del principio sulla legittimazione a contraddire nelle opposizioni tardive recuperatorie avverso l’iscrizione a ruolo

  • art. 107 c.p.c.

    richiamato in negativo: la Corte esclude l’applicazione dei meccanismi di chiamata o integrazione del contraddittorio al caso di difetto di legittimazione passiva del concessionario

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato in negativo: la Corte esclude il litisconsorzio necessario nei confronti del concessionario privo di legittimazione passiva

  • art. 1188 c.c.

    richiamato per qualificare l’agente della riscossione come mero destinatario del pagamento

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    norma applicata per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • Cass., Sez. Un., n. 7514/2022

    precedente decisivo: nelle opposizioni tardive recuperatorie contro l’iscrizione a ruolo per crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire spetta al solo ente impositore

Massime di principio

  • Nelle opposizioni tardive recuperatorie avverso l’iscrizione a ruolo per crediti previdenziali, quando si contestano l’esistenza, il merito o l’estinzione del credito iscritto, la legittimazione passiva spetta al solo ente impositore titolare del rapporto sostanziale, non al concessionario della riscossione.
  • Se il giudizio è stato promosso solo contro l’agente della riscossione, senza evocare l’ente impositore necessario sul piano sostanziale, il ricorso è improponibile ab origine per difetto di legittimazione passiva del convenuto.
  • Il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e, quando esclude in radice la proponibilità dell’azione, conduce alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c.
  • Nei giudizi in cui la controversia attiene al merito della pretesa contributiva, le doglianze sulla notifica delle cartelle, sulla prescrizione o sulla decadenza non possono essere utilmente esaminate se manca in giudizio il soggetto titolare della pretesa sostanziale.
  • Il concessionario della riscossione, quando non sia titolare del credito controverso, ha un ruolo di mero destinatario del pagamento e non è il contraddittore corretto nelle impugnazioni recuperatorie sul merito della pretesa.
  • Quando viene accertato un difetto originario di legitimatio ad causam, il giudice può arrestarsi a tale rilievo preliminare senza esaminare i motivi di merito o le altre nullità denunciate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.