Cassazione Civile, Ordinanza n. 02560/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle esattoriali per contributi dovuti alla Cassa forense, per un importo complessivo di euro 94.798,71. Il contribuente aveva proposto opposizione all’esecuzione, deducendo vizi delle cartelle, della loro notifica, dell’intimazione di pagamento e, in appello, anche profili di prescrizione e decadenza. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) nullità della costituzione in giudizio dell’ADER per difetto di ius postulandi del difensore del libero foro, in relazione alla disciplina del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; 2) violazione delle norme sulla prova della notifica delle cartelle, contestando l’idoneità delle copie delle relate di notifica e la specificità del disconoscimento; 3) violazione delle norme sulla notifica via PEC, lamentando che i documenti notificati fossero privi di firma digitale e trasmessi in formato PDF; 4) omessa pronuncia su vari motivi d’appello, tra cui mancata indicazione dell’autorità competente, mancata notifica degli atti prodromici, mancata allegazione degli atti richiamati, illegittimità di interessi e compensi di riscossione, decadenza dal potere di notifica e prescrizione del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato in via preliminare e dirimente che il ricorso era improponibile, perché la controversia avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del solo ente impositore, ossia la Cassa forense, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio nelle impugnazioni recuperatorie avverso l’iscrizione a ruolo, specie quanto alle eccezioni sul merito della pretesa contributiva e alla prescrizione. Poiché era stato evocato soltanto l’agente della riscossione, la Corte ha accertato il difetto di legittimazione passiva in capo a quest’ultimo e ha dichiarato la causa non proponibile ab origine. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c. Ha compensato le spese dell’intero processo e ha dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 d.l. n. 193/2016
richiamato dal ricorrente per contestare la costituzione dell’agente della riscossione e la disciplina del patrocinio
L. n. 225/2016
norma di conversione richiamata con riferimento alla disciplina dell’agente della riscossione
art. 43 r.d. n. 1611/1933
richiamato come norma sul patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
art. 4-novies d.l. n. 34/2019
richiamato dal ricorrente in tema di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
art. 2719 c.c.
richiamato per contestare l’efficacia probatoria delle copie delle relate di notifica
art. 21-bis L. n. 241/1990
richiamato per la disciplina degli atti e delle notifiche contestate
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
richiamato sia per la notifica delle cartelle sia per la contestazione della loro ritualità
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente con riferimento all’obbligo di motivazione e contenuto dell’atto tributario
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato sulla notificazione degli atti tributari
d.P.R. n. 68/2005
richiamato in tema di notificazione via PEC
artt. 22, 23, 23-bis, 24 e 48 d.lgs. n. 82/2005
richiamati per la validità dei documenti informatici e delle notifiche telematiche
art. 2712 c.c.
richiamato sulla prova per riproduzioni meccaniche e documenti informatici
art. 156 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alle nullità processuali
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare l’omessa pronuncia sui motivi di appello
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato con riferimento alla decadenza dal potere di notifica
art. 24 d.lgs. n. 46/1999
norma posta a base del principio sulla legittimazione a contraddire nelle opposizioni tardive recuperatorie avverso l’iscrizione a ruolo
art. 107 c.p.c.
richiamato in negativo: la Corte esclude l’applicazione dei meccanismi di chiamata o integrazione del contraddittorio al caso di difetto di legittimazione passiva del concessionario
art. 102 c.p.c.
richiamato in negativo: la Corte esclude il litisconsorzio necessario nei confronti del concessionario privo di legittimazione passiva
art. 1188 c.c.
richiamato per qualificare l’agente della riscossione come mero destinatario del pagamento
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
norma applicata per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Cass., Sez. Un., n. 7514/2022
precedente decisivo: nelle opposizioni tardive recuperatorie contro l’iscrizione a ruolo per crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire spetta al solo ente impositore
Massime di principio
- Nelle opposizioni tardive recuperatorie avverso l’iscrizione a ruolo per crediti previdenziali, quando si contestano l’esistenza, il merito o l’estinzione del credito iscritto, la legittimazione passiva spetta al solo ente impositore titolare del rapporto sostanziale, non al concessionario della riscossione.
- Se il giudizio è stato promosso solo contro l’agente della riscossione, senza evocare l’ente impositore necessario sul piano sostanziale, il ricorso è improponibile ab origine per difetto di legittimazione passiva del convenuto.
- Il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e, quando esclude in radice la proponibilità dell’azione, conduce alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c.
- Nei giudizi in cui la controversia attiene al merito della pretesa contributiva, le doglianze sulla notifica delle cartelle, sulla prescrizione o sulla decadenza non possono essere utilmente esaminate se manca in giudizio il soggetto titolare della pretesa sostanziale.
- Il concessionario della riscossione, quando non sia titolare del credito controverso, ha un ruolo di mero destinatario del pagamento e non è il contraddittore corretto nelle impugnazioni recuperatorie sul merito della pretesa.
- Quando viene accertato un difetto originario di legitimatio ad causam, il giudice può arrestarsi a tale rilievo preliminare senza esaminare i motivi di merito o le altre nullità denunciate.
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