Cassazione Civile, Ordinanza n. 02561/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi anagrafici agricoli per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, disposta dall'INPS a seguito di un accertamento ispettivo eseguito nel 2013 presso l'azienda per la quale la ricorrente assumeva di avere prestato lavoro agricolo. In primo e secondo grado i giudici di merito hanno ritenuto non provata l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo, reputando non superate le risultanze ispettive. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il provvedimento di cancellazione fosse immotivato e che la Corte territoriale avesse trascurato la prova testimoniale e la documentazione prodotta, attribuendo invece rilievo decisivo al solo verbale ispettivo; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e omesso esame di elementi istruttori decisivi, lamentando una motivazione solo apparente o comunque non idonea a consentire il controllo logico-giuridico della decisione, con particolare riferimento alla svalutazione delle deposizioni testimoniali volte a dimostrare il rapporto di lavoro agricolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità; ha ribadito che il giudice di merito può scegliere discrezionalmente le fonti di prova su cui fondare il proprio convincimento e che la denuncia di cattivo apprezzamento delle prove è ammissibile solo nei limiti di un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La Corte ha inoltre rilevato che, in presenza di una doppia decisione conforme, la ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza e lo svolgimento del rapporto di lavoro agricolo, presupposto necessario per la reiscrizione negli elenchi e per il conseguente accesso alle prestazioni assicurative, evidenziando anche il mancato assolvimento degli obblighi contributivi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di difese scritte dell'INPS; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta violazione è stata ritenuta inidonea a trasformare in vizio di legittimità una critica alla valutazione delle prove, poiché il giudice di merito può selezionare le fonti probatorie ritenute decisive.
La censura sul cattivo apprezzamento delle prove è ammissibile solo se si traduce in un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non quando tende a ottenere una nuova valutazione del merito.
Il vizio di motivazione è stato escluso, poiché la ricorrente mirava a contestare la sufficienza e la profondità dell'esame degli elementi istruttori, non a denunciare un reale difetto di motivazione nei limiti consentiti.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le doglianze sono state ricondotte a violazioni di legge solo apparenti, perché in sostanza investivano la rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato escluso perché la censura non indicava un fatto decisivo realmente trascurato, ma chiedeva una nuova lettura delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove in una censura di violazione di legge, quando la doglianza mira sostanzialmente a ottenere una nuova apprezzamento del merito.
- Il giudice di merito ha il potere di selezionare discrezionalmente le fonti di prova ritenute idonee a fondare il proprio convincimento; la contestazione di tale apprezzamento è ammissibile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- La denuncia di omesso esame di fatti decisivi non può risolversi nella mera richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, ma deve individuare un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato.
- Quando l'accertamento richiesto presuppone la prova positiva di un rapporto di lavoro, la mancata dimostrazione di tale rapporto impedisce la reiscrizione negli elenchi previdenziali e il riconoscimento delle correlate prestazioni.
- In presenza di una doppia decisione conforme, il sindacato della Cassazione sul merito probatorio è ulteriormente circoscritto.
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