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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12797/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale di Roma su istanza di Roma Capitale, creditrice per oltre 31 milioni di euro oltre accessori. La società ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall., respinto dalla Corte d'appello di Roma. In cassazione la società ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme in materia di adempimento e interpretazione del contratto, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto persistente l'obbligazione restitutoria verso Roma Capitale, senza considerare che gli atti negoziali intervenuti tra le parti avrebbero integrato una obbligazione alternativa, con scelta spettante al creditore; con il secondo ha dedotto ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice del reclamo avesse indebitamente accertato l'esistenza del credito di Roma Capitale, invadendo un ambito riservato al giudice del merito nella diversa causa pendente; con il terzo ha lamentato violazione dell'art. 5 l.fall. e motivazione apparente, contestando che gli indicatori dello stato di insolvenza fossero stati adeguatamente individuati e scrutinati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi fossero, sotto la veste di vizi di diritto o nullità processuali, diretti in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze di fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha osservato che l'interpretazione del contenuto negoziale è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione radicalmente inadeguata, profili non riscontrati. Quanto al secondo, ha evidenziato l'estrema genericità e la contraddittorietà della censura, che contestava proprio quel potere di accertamento incidentale del credito necessario ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante. Quanto al terzo, ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la decisione impugnata era sorretta da una motivazione effettiva, chiara e superiore al minimo costituzionale. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    norma che disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte ne ha considerato il corretto ambito, ma ha rilevato che in cassazione non può trasformarsi il giudizio di legittimità in un nuovo merito.

  • art. 5 l.fall.

    richiamato come parametro per contestare lo stato di insolvenza; la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una rivalutazione fattuale degli indicatori di insolvenza.

  • art. 6 l.fall.

    richiamato nel contesto della necessità di un accertamento incidentale del credito del soggetto che chiede il fallimento.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione; la censura è stata ritenuta generica e contraddittoria.

  • art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c.

    parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso che la decisione impugnata fosse priva della motivazione richiesta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché volte a riesaminare il merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale di legittimità invocata per nullità della sentenza e motivazione apparente; la Corte ha escluso entrambi i vizi.

  • artt. 1185, 1285, 1286, 1288, 1362 e ss. c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere che gli atti negoziali avrebbero configurato un'obbligazione alternativa e per contestare l'interpretazione della Corte territoriale; la Corte di cassazione ha ribadito che l'interpretazione del contratto è questione di fatto, sindacabile solo per violazione dei canoni legali o motivazione radicalmente inadeguata.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto e degli atti negoziali è questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente inadeguata, non mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa proposta dalla parte.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le doglianze in un terzo grado di merito: i motivi che, pur formalmente denunciando violazioni di legge o nullità processuali, chiedono una nuova valutazione delle prove e dei fatti sono inammissibili.
  • Nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è ammissibile l'accertamento incidentale del credito posto a fondamento dell'istanza, nei limiti necessari alla verifica della legittimazione del creditore istante; non può però essere utilizzato il ricorso per cassazione per contestare nel merito tale accertamento.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di comprendere la ratio decidendi; non basta che la motivazione sia sintetica o che non esamini tutte le argomentazioni delle parti, purché esprima in modo chiaro le ragioni della decisione.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e coerenti: una doglianza che contemporaneamente affermi e neghi il potere del giudice di accertare incidentalmente il credito è intrinsecamente contraddittoria e non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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