Cassazione Civile, Ordinanza n. 26489/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’anno 2011 fondato su accertamento sintetico, basato su movimenti bancari e sulla capacità di spesa desunta dalla documentazione acquisita. Il contribuente sosteneva che tali disponibilità finanziarie derivassero da bonifici effettuati a suo favore e a favore della moglie da una società di cui era stato amministratore e di cui la moglie era socia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’Ufficio, ritenendo insufficiente la sola tracciabilità dei movimenti bancari e necessaria anche la prova dei titoli dei trasferimenti e di ulteriori elementi documentali idonei ad ancorare a fatti oggettivi la disponibilità dei redditi asseritamente non imponibili. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse individuato in modo adeguato i fatti oggettivi giustificativi dei redditi ulteriori; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo di aver dimostrato che le somme sui conti suo e della moglie provenivano da bonifici della società.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata non era mancante né meramente apparente, ma chiara, pertinente e coerente, avendo la CTR spiegato perché la documentazione prodotta non fosse sufficiente a superare la presunzione dell’accertamento sintetico. Quanto al secondo, ha ribadito che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente deve provare non solo la disponibilità di ulteriori redditi, ma anche la loro entità, la durata del possesso e circostanze sintomatiche della loro concreta destinazione a coprire le spese contestate; nel caso concreto, il contribuente si era limitato a richiamare un rapporto di credito verso la società e un’annotazione di bilancio di fine esercizio, senza indicazione di epoca e causa del finanziamento. Le ulteriori censure miravano in realtà a una diversa valutazione del fatto, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione di legge; la Corte ha però rilevato che le censure, nella sostanza, tendevano a contestare valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione solo apparente o mancante è deducibile come vizio processuale quando la motivazione non assolve alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla parte ricorrente per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
l’obbligo di motivazione è violato solo in caso di mancanza, apparenza, contraddizione irriducibile o incomprensibilità della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
la Corte vi ancorà il cd. minimo costituzionale della motivazione.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
in tema di accertamento sintetico, il contribuente che deduca risorse non reddituali del nucleo familiare deve fornire prova contraria della loro disponibilità, entità, durata del possesso e di elementi sintomatici della loro concreta utilizzazione per le spese contestate.
richiamato per l’onere della prova: grava sul contribuente l’onere di dimostrare analiticamente la propria capacità di spesa e la riferibilità delle somme a redditi non imponibili.
invocato insieme all’art. 116 c.p.c.; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove.
richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha escluso la possibilità di rivalutare il merito in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza è censurabile solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è sufficiente lamentarne l’insufficienza o la non condivisibilità.
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, il contribuente non è onerato della sola prova della provenienza bancaria delle somme, ma deve dimostrare in modo documentale la disponibilità di redditi ulteriori, la loro entità, la durata del possesso e circostanze che ne attestino l’effettiva destinazione a coprire le spese contestate.
- La mera tracciabilità di movimenti bancari o il richiamo a generici rapporti di credito non bastano a vincere la presunzione redditometrica; occorrono elementi oggettivi e specifici che colleghino le somme a una fonte non imponibile e alla concreta capacità di sostenere gli esborsi.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione come doglianze di merito mascherate.
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