Cassazione Civile, Ordinanza n. 26707/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno 2007, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi di manodopera ritenuti indeducibili. La società aveva dedotto costi relativi a lavoratori assunti dalle liste di mobilità, ma secondo l'Amministrazione tale assunzione era avvenuta in violazione della disciplina sulle mobilità e mediante una condotta fraudolenta integrativa, secondo l'impostazione dell'Ufficio, di reati di truffa aggravata ai danni dell'INPS e falsità ideologica. La CTP aveva accolto il ricorso della società ritenendo deducibili i costi perché effettivi, certi, inerenti e relativi a prestazioni lavorative lecite. La CTR aveva confermato, valorizzando la liceità del lavoro retribuito e la regolare iscrizione contabile dei costi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993, in relazione all'art. 8, comma 4-bis, L. n. 223 del 1991 e agli artt. 640, comma 2, n. 1 e 483 c.p., sostenendo che i costi erano direttamente collegati a condotte penalmente rilevanti e quindi indeducibili, anche in presenza di giudizio penale pendente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR perché il giudice di merito aveva fondato la decisione solo sulla liceità della prestazione lavorativa in sé, senza verificare il necessario nesso strutturale-funzionale tra il costo sostenuto e la condotta delittuosa contestata. La Corte ha affermato che, ai fini dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993, non sono deducibili i costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi; nella specie il costo per l'ingaggio del personale dalle liste di mobilità era direttamente connesso alla truffa ai danni dell'INPS, perché l'illecito dell'irregolare assunzione costituiva il titolo dell'obbligazione di pagamento del personale e rendeva il costo indeducibile. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
"non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo"
La norma, come modificata dallo ius superveniens del 2012, esclude la deducibilità non solo dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, ma anche di quelli direttamente utilizzati per la commissione di delitti non colposi; il limite opera quando vi sia un nesso funzionale diretto tra costo e attività delittuosa.
art. 8, comma 4-bis, L. 23 luglio 1991, n. 223
È richiamato come disposizione in relazione alla disciplina delle assunzioni da liste di mobilità e al vantaggio contributivo asseritamente indebito connesso alla condotta contestata.
È evocato come una delle fattispecie penali asseritamente integranti la condotta fraudolenta contestata.
È evocato come ulteriore fattispecie penale asseritamente integrata dalla condotta contestata.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato per i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità dei costi deducibili.
È richiamato nel testo della norma sull'esercizio dell'azione penale e sul decreto che dispone il giudizio.
È richiamato nel testo della norma come ipotesi di non luogo a procedere fondata sulla causa di estinzione del reato.
È richiamato nel testo della norma come causa di estinzione del reato rilevante ai fini della disciplina citata.
Massime di principio
- Ai fini dell'indeducibilità dei costi ex art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993, non è sufficiente che la prestazione o il bene siano in sé leciti o realmente esistenti: occorre verificare se il costo sia stato direttamente utilizzato per il compimento di un delitto non colposo.
- Un costo può essere indeducibile anche se effettivamente sostenuto e contabilmente registrato, quando sia strutturalmente e funzionalmente collegato alla realizzazione dell'illecito penale contestato all'impresa.
- Il giudice tributario, in presenza di una notizia di reato o di un procedimento penale pertinente, deve accertare il rapporto di strumentalità tra il costo recuperato a tassazione e la condotta delittuosa, non potendo arrestarsi alla sola liceità astratta dell'attività lavorativa o produttiva.
- Lo ius superveniens del 2012 in materia di deducibilità dei costi da reato opera retroattivamente in senso favorevole al contribuente, ma non consente la deduzione dei costi direttamente funzionali alla commissione del reato.
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