Cassazione Civile, Ordinanza n. 26600/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguardava la richiesta dell'INPS di assoggettare a contribuzione alla Gestione separata, per l'anno 2009, l'attività libero-professionale svolta da un'avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo che i redditi percepiti fossero inferiori a 5.000 euro e, quindi, indice di un'attività non abituale, inoltre rilevando che l'INPS non aveva fornito prova concreta della natura abituale dell'attività. In Cassazione l'INPS ha denunciato violazione di varie disposizioni in tema di Gestione separata e ha sostenuto che, essendo pacifico lo svolgimento della professione forense e non essendo contestato il requisito dell'abitualità, la Corte territoriale avrebbe dovuto affermare l'obbligo di iscrizione e contribuzione; in subordine ha contestato l'applicazione del principio di non contestazione e la valorizzazione del dato reddituale inferiore a 5.000 euro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse anzitutto carente di autosufficienza, perché l'INPS non aveva trascritto gli atti da cui desumere la non contestazione del requisito di abitualità. Ha inoltre affermato che il principio di non contestazione opera solo sulle allegazioni in fatto e non su circostanze che implicano valutazioni giuridiche, come l'abitualità dell'attività professionale, che è elemento costitutivo della pretesa contributiva e questione di fatto non deducibile nei limiti di un vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. Infine ha compensato le spese di legittimità per la novità della questione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti non iscritti alla cassa di categoria sussiste quando l'attività è svolta in modo abituale e produce redditi non assoggettati a contribuzione alla cassa di riferimento
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
disciplina la Gestione separata e i presupposti dell'obbligo contributivo richiamati dall'INPS
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo per i professionisti abituali
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
interpretazione autentica del regime della Gestione separata per gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense, in presenza di attività abituale
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
norma richiamata nel motivo di ricorso sull'assetto previdenziale degli avvocati
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003
richiamato per distinguere la diversa ipotesi del lavoro autonomo occasionale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge, ma ritenuto non idoneo a censurare un accertamento di fatto sull'abitualità
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per evidenziare che la questione dell'abitualità è un accertamento di fatto deducibile solo nei limiti del vizio motivazionale
norma sul procedimento camerale non partecipato richiamata nel corso del giudizio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale dell'attività libero-professionale, mentre la soglia reddituale di 5.000 euro è rilevante solo per l'attività occasionale.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che può essere desunto da plurimi indici (iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dell'attività, reddito percepito), nessuno dei quali è da solo decisivo.
- Il principio di non contestazione opera sulle allegazioni di fatto e non si estende a valutazioni o qualificazioni giuridiche, come la sussistenza del requisito di abitualità.
- In cassazione non è ammissibile, sotto la veste della violazione di legge, censurare un accertamento di fatto; la contestazione del giudizio sull'abitualità deve essere veicolata nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza quando deduce la non contestazione di un fatto senza trascrivere o indicare specificamente gli atti processuali da cui tale non contestazione dovrebbe risultare.
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