Cassazione Civile, Ordinanza n. 08605/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento di euro 39.035,00 emessa in relazione a una definizione agevolata richiesta ai sensi della l. n. 289 del 2002 per una precedente pendenza fiscale. La contribuente aveva dedotto, già in primo grado, vari vizi della cartella, tra cui difetto di motivazione, mancato richiamo alla natura della definizione e decadenza dal termine biennale di riscossione ex artt. 17 e 41 del d.P.R. n. 602 del 1973. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione perché, dopo avere disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, non risultava provato il perfezionamento della notificazione nei suoi confronti. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 331 e 332 c.p.c., sostenendo che non vi fosse litisconsorzio necessario e che la controversia fosse invece relativa a cause scindibili, per le quali non sarebbe stata necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso; l'agente della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello non per l'inesistenza di un litisconsorzio necessario in astratto, ma perché l'ordine di integrazione del contraddittorio era stato emesso e non era stato eseguito, mancando la prova del perfezionamento della notifica all'agente della riscossione. La censura della ricorrente, centrata sull'asserita non necessità dell'integrazione, non coglieva dunque la reale ragione della decisione. La Corte ha inoltre osservato che molte delle censure dirette contro la cartella riguardavano vizi dell'atto imputabili anche all'ente della riscossione, così da rendere comunque necessaria la sua presenza nel processo, e che la precedente costituzione del litisconsorzio in primo grado andava mantenuta nei successivi gradi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel processo tributario si applicano le regole del codice di procedura civile in tema di integrazione del contraddittorio; l'inosservanza dell'ordine impartito può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
Se il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte necessaria e l'ordine non viene eseguito, l'impugnazione è inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi delle cause scindibili; non ritenuto decisivo dalla Corte nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
Richiamato dalla contribuente a sostegno della dedotta decadenza dal termine biennale di riscossione.
Richiamato dalla contribuente a sostegno della dedotta decadenza dal termine biennale di riscossione.
Richiamata come base normativa della definizione agevolata cui si riferiva la cartella impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto ritenuto necessario, la parte interessata deve dare prova del rituale perfezionamento della notificazione; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile ex art. 331 c.p.c. applicato tramite l'art. 49 del d.lgs. n. 546/1992.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura attacca una questione diversa da quella posta a fondamento della decisione, il ricorso è inammissibile.
- Quando l'impugnazione investe vizi di una cartella di pagamento che coinvolgono anche l'ente della riscossione, la sua partecipazione al giudizio può essere necessaria, e l'eventuale litisconsorzio processuale già instaurato deve essere mantenuto nei successivi gradi.
- La mera deduzione dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario non è sufficiente a superare una declaratoria di inammissibilità fondata sul mancato adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio già emesso e non contestato tempestivamente.
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