Cassazione Penale, Sentenza n. 35801/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato il proscioglimento per prescrizione dal reato di omessa ripetizione della denuncia di possesso di armi. Il ricorrente censura l'affermazione di responsabilità (sostiene che l'obbligo di rinnovo non sussisteva nel 1998), contesta l'elemento soggettivo (afferma di aver agito in buona fede/errore scusabile), sostiene che alcune armi sono "antiche" e quindi non soggette alla normativa penale applicata, e impugna la confisca sostenendo che le armi appartengono anche ad altri coeredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. Ha ritenuto che il reato sia una condotta omissiva a carattere permanente che si è protratta sino al sequestro delle armi del 6 febbraio 2013, dunque la modifica normativa del d.lgs. n.204/2010 (sostituzione di "località" con "luogo") non ha creato una nuova fattispecie ma ha chiarito l'obbligo già esistente; la giurisprudenza prevalente già interpretava l'obbligo come esteso anche agli spostamenti all'interno della stessa circoscrizione di polizia. L'elemento soggettivo richiesto è la colpa (contravvenzione); l'errore di diritto sull'esistenza dell'obbligo è inescusabile. Non risultano dimostrate le caratteristiche che qualificherebbero le armi come "antiche" ai sensi dell'art.10, legge n.110/1975. La confisca è obbligatoria in caso di illecita detenzione di armi e non può essere esclusa per generiche affermazioni di comproprietà da parte di coeredi, salvo prova certa e specifica.
Norme richiamate
R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 38
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia
L'obbligo di ripresentare la denuncia è stato inteso dalla Corte come previsto anche prima della modifica del 2010: la finalità era ed è quella di comunicare l'indirizzo preciso di custodia delle armi all'autorità di P.S., quindi lo spostamento anche all'interno della stessa circoscrizione richiede la ripresentazione
R.D. 6 maggio 1940 n. 635, art. 58
In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del Regno... il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art.38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato
La norma storica è stata interpretata dalla giurisprudenza (anche precedente al 2010) come imponente l'obbligo di rinnovo della denuncia per trasferimenti anche all'interno della stessa circoscrizione di P.S.
D.Lgs. 24 marzo 2010 n. 204 (art. 3, comma 1, lett. e.)
Ha introdotto all'art. 38 R.D. n. 773/1931 un quinto comma che recita: "La denuncia di detenzione... deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia"
La modifica lessicale da "località" a "luogo" non ha costituito una nuova fattispecie penale ma ha chiarito/formalizzato un obbligo già interpretato come operativo dalla giurisprudenza; non vi è retroattività di nuovo reato
Legge 22 maggio 1975 n. 152, art. 6
Prevede la confisca obbligatoria per le armi detenute illecitamente; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca anche per la violazione dell'art. 58 R.D. 635/1940
Legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 10, comma 7
"Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890"
La qualificazione di "arma antica" è rigorosa e va provata; solo le armi che rispondono a questa definizione sono trattate diversamente ai fini della normativa sulle armi
L'errore sulla legge penale (errore di diritto) è, di regola, inescusabile: non esclude responsabilità chi ha omesso l'obbligo di legge per non averne riconosciuto la rilevanza penale
Codice penale, art. 240, comma secondo, n. 2
Rimanda alle ipotesi di confisca obbligatoria applicabili anche alle contravvenzioni concernenti le armi; citato a supporto dell'obbligo di confisca
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Consente l'assoluzione per estinzione del reato solo se la prova di innocenza è evidente; la Corte ha ritenuto che il vizio probatorio invocato dal ricorrente non fosse tale da consentire l'assoluzione anziché la declaratoria di prescrizione
Codice di procedura penale, art. 616
Norma prevista per la pronuncia sulle spese processuali: in caso di rigetto del ricorso la Corte ha disposto l'applicazione di tale norma
Massime di principio
- Il trasferimento di armi implica, di regola, l'obbligo di ripetere la denuncia anche se il trasferimento avviene all'interno della stessa circoscrizione di pubblica sicurezza: la finalità è fornire l'indirizzo preciso di custodia all'autorità
- La modifica normativa del 2010 ("località" -> "luogo") non ha creato una nuova fattispecie penale; la condotta era già sanzionata in passato per la stessa finalità
- Si tratta di una contravvenzione punita a titolo di colpa: l'elemento soggettivo richiesto è la negligenza e l'errore di diritto sull'esistenza dell'obbligo è inescusabile
- Il reato omissivo di mancata ripetizione della denuncia può avere natura permanente e protrarsi fino a quando l'atto omesso diventa impossibile per eventi come il sequestro; la prescrizione quindi decorre fino a quel momento
- La qualificazione di "arma antica" è normativa e richiede prova specifica (ad avancarica o prodotte prima del 1890): l'assunto generico non basta per escludere l'applicazione delle norme sulle armi
- La confisca delle armi è obbligatoria in caso di illecita detenzione anche per contravvenzioni relative alle armi; l'asserita comproprietà o appartenenza ad altri coeredi non esclude la confisca se non provata in modo certo e documentato
- Per contestare efficacemente decisioni di merito in Cassazione è necessario devolvere specifici punti di fatto/diritto e produrre prove documentali: affermazioni generiche o testimonianze non trascritte non sono sufficienti
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