Cassazione Penale, Sentenza n. 35807/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) erronea applicazione della legge penale e motivazione illogica in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, chiedendo la derubricazione dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 al comma 1, sostenendo che al momento del fatto (15/08/2016) non era sottoposto alla misura con obbligo di soggiorno; 2) conseguente errata determinazione del trattamento sanzionatorio e applicazione della recidiva, posto che la derubricazione avrebbe comportato diversa forbice edittale e l'inapplicabilità della recidiva alle contravvenzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché dagli atti risultava il decreto del 31/03/2015 che applicava a Manna la sorveglianza speciale con prescrizioni tra cui il divieto di allontanarsi dal Comune di dimora senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza, quindi la misura con obbligo/limitazione di soggiorno era già efficace al momento del fatto (15/08/2016). Il secondo motivo è stato ritenuto consequenziale e quindi anch'esso manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
La distinzione tra comma 1 e comma 2 rileva in ragione della presenza o meno di misure di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). La Corte ha ritenuto che la misura prescritta nel decreto del 31/03/2015 integra le limitazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 2.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
Decreto del 31 marzo 2015 (misura di prevenzione della sorveglianza speciale)
Nel decreto erano previste specifiche prescrizioni, tra cui il divieto di allontanarsi dal Comune di dimora senza preavviso all'Autorità di pubblica sicurezza; la Corte lo ha ritenuto elemento decisivo per applicare la fattispecie aggravata (comma 2).
Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001 (richiamata giurisprudenza)
Richiama il principio che la Corte può accedere agli atti per verificare la fondatezza del vizio dedotto quando la censura riguarda la qualificazione giuridica del fatto.
Massime di principio
- Per ottenere la derubricazione da una fattispecie aggravata fondata su limitazioni di libertà (es. obbligo di soggiorno), la difesa deve provare che tali prescrizioni non erano in vigore o non comprendevano il divieto rilevante alla data del fatto; la mera affermazione non è sufficiente se dagli atti risulta il provvedimento che imponeva la limitazione.
- I provvedimenti amministrativi o di prevenzione (decreti di sorveglianza speciale) hanno valore probatorio rilevante: se esibiti negli atti e anteriore al fatto, la loro prescrizione può integrare l'aggravamento previsto dalla norma penale.
- Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto sono esaminabili dalla Corte di legittimità anche mediante accesso agli atti, e possono essere respinte come manifestamente infondate quando la documentazione contraddice la tesi difensiva.
- La derubricazione comporta effetti sul trattamento sanzionatorio e sull'applicabilità della recidiva; tuttavia, la disapplicazione della recidiva non è automatica per le contravvenzioni: occorre valutare la natura del reato risultante e la disciplina applicabile.
- In Cassazione, i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili espongono il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare preliminarmente la fondatezza della doglianza per evitare esborsi.
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