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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35800/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputata censura la sentenza di appello perché il giudice avrebbe indebitamente disatteso il motivo con cui si chiedeva la nullità della sentenza di primo grado: il processo si sarebbe svolto in sua assenza ma lei non avrebbe mai avuto effettiva conoscenza del procedimento e non si sarebbe sottratta volontariamente alla conoscenza del processo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che nel caso concreto sussisteva la "volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento": rilevata la precedente espulsione ed il divieto di reingresso, la redazione del verbale di identificazione anche in lingua romena con indicazione della norma violata, il rifiuto di eleggere domicilio e la conseguente notifica al difensore ex art. 161 c.4, nonché il comportamento successivo dell'imputata (permanenza in Italia) che denota indifferenza. Per questi elementi la Corte d'appello ha correttamente applicato l'art. 420-bis c.3 c.p.p. e le indicazioni delle Sezioni Unite, confermando la condanna ai sensi dell'art. 20 c.14 d.lgs. 30/2007 e la misura sostitutiva dell'allontanamento con divieto di reingresso per cinque anni; inoltre, condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, art. 20, comma 14

    Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni... Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

    Norma che punisce il rientro dopo allontanamento/espulsione e autorizza il giudice a sostituire la pena detentiva con l'allontanamento immediato; applicata per confermare la misura sostitutiva di allontanamento con divieto di reingresso per cinque anni.

  • codice di procedura penale, art. 161, comma 4

    Consente, nelle ipotesi in cui l'imputato rifiuti di eleggere domicilio, la notificazione degli atti al difensore; in questo caso la notifica al difensore è stata ritenuta modalità idonea ad instaurare il contraddittorio e indice della volontaria sottrazione.

  • codice di procedura penale, art. 420-bis, comma 3

    Autorizza il procedimento in assenza anche se non è provata l'effettiva conoscenza del processo, quando risulti che l'imputato si è volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del procedimento; richiede valutazione in fatto delle condotte positive e del profilo psicologico dell'agire.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Regola la trattazione scritta e la possibilità per il Procuratore generale di rassegnare conclusioni scritte; applicata nella fase di discussione davanti alla Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per imporre le spese all'imputata.

  • Cass. Sez. U., sent. n. 23948/2019 (Ismail)

    Giurisprudenza di riferimento che chiarisce i criteri per ritenere la "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo: occorre valutare condotte positive e l'elemento psicologico; non si può automaticamente equiparare a sottrazione la mera irreperibilità o la mancanza di diligenza.

Massime di principio

  • La procedura puo' proseguire in assenza anche quando non sia provata l'effettiva conoscenza del processo se emerge che l'imputato si è volontariamente sottratto alla sua conoscenza (art. 420-bis c.3 c.p.p.).
  • Il rifiuto di eleggere domicilio e la conseguente notifica al difensore (art. 161 c.4 c.p.p.) sono indici forti di volontaria sottrazione, specie se valutati congiuntamente ad altri elementi di contesto.
  • Elementi probatori rilevanti per accertare la volontarietà includono: consapevolezza dell'addebito (es. atti tradotti in lingua madre), comportamenti successivi coerenti con l'intenzione di eludere le conseguenze (es. permanenza nonostante espulsione), e la mancata collaborazione con le formalità processuali.
  • La mera mancanza di effettiva conoscenza o una semplice negligenza/irreperibilità non sono di per sé sufficienti a impedire il processo in assenza: il giudice deve valutare in fatto la sussistenza di condotte positive e del corrispondente stato mentale.
  • In situazioni analoghe il giudice deve motivare concretamente, valutando il complesso delle circostanze, prima di dichiarare procedibile il processo in assenza; la decisione deve collegare i fatti alla conclusione sulla volontarietà della sottrazione.

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