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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35802/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cassino per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., denunciando una motivazione contraddittoria e illogica e un travisamento della prova. In particolare ha censurato la valutazione delle deposizioni delle testimoni Allagnat e Magi (che avevano udito voci ma non avevano visto la litigata) e la mancata considerazione/valutazione favorevole delle deposizioni dei testimoni della difesa. Ha inoltre contestato la determinazione del giudice circa l'impedimento dell'esercizio del lavoro della parte offesa, riferendosi alla questione dell'effettuazione dei pap-test.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato. Ha ritenuto inammissibile per carenza di specificità la censura relativa al presunto travisamento della prova (la ricorrente non ha depositato i testi integrali delle deposizioni contestate). Gli altri vizi di motivazione (contraddittorietà, illogicità) sono risultati insussistenti: la sentenza di merito, pur sintetica, è stata considerata completa e congruamente motivata, avendo valorizzato la versione della persona offesa e le dichiarazioni di riscontro. Tuttavia, la Corte ha constatato il decorso del termine estintivo della prescrizione (termine quinquennale decorrente dal 01/02/2017 con sospensione di 371 giorni), che ha portato all'estinzione del reato e all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali. Le statuizioni civili sono state confermate (perché non impugnate) e la ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile nel presente grado.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Norma del codice penale applicata in primo grado per qualificare le condotte di 'mobbing' contestate (violazione per molestia/ostacolo all'esercizio di un'attività lavorativa o simile), oggetto della condanna di merito

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che indica le ragioni di impugnazione in Cassazione relative a motivi di responsabilità del giudice (tra cui vizio di motivazione), e che è stata richiamata dalla ricorrente per denunciare contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova

  • art. 578, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la Corte di Cassazione, quando annulla una sentenza penale per sopravvenuta prescrizione o per altre cause estintive, a decidere sull'impugnazione anche agli effetti civili; applicata qui per confermare le statuizioni civili non impugnate

  • Principio giurisprudenziale (Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Rv. 239533)

    la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale

    La Corte ha richiamato questo principio per rigettare il vizio di travisamento della prova alla ricorrente, poiché mancava la specificità necessaria e non erano stati prodotti i testi integrali delle deposizioni contestate

  • Giurisprudenza di riferimento su limiti delle censure di motivazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015)

    Richiamato il principio secondo cui in Cassazione non sono ammissibili censure che chiedano una diversa valutazione della persuasività o della ponderazione della prova, ma solo vizi della motivazione quali la sua mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà su aspetti essenziali

Massime di principio

  • Il ricorso per travisamento della prova in Cassazione richiede grande specificità: bisogna allegare e depositare il testo integrale delle deposizioni ritenute travisate e dimostrare che il giudice ha fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato probatorio chiaramente diverso dalla realtà
  • La Corte di legittimità non rivede semplicemente la persuasività o la diversa ponderazione della prova fatta dal giudice di merito; sono ammissibili solo i vizi gravi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà sostanziale)
  • Se la persona offesa non viene contestata nell'attendibilità e le sue dichiarazioni sono corroborate da altri elementi, il giudice può ritenere sufficiente tale prova anche se alcune testimonianze esterne risultano limitate o parziali
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione può comportare l'annullamento della sentenza agli effetti penali anche se la condanna di merito resta logicamente motivata; le conseguenze civili possono invece essere confermate quando non impugnate
  • Le testimonianze di persone in posizione di subordinazione rispetto all'imputato possono essere valutate come meno credibili rispetto a testimoni indipendenti (es. pazienti), e ciò può essere argomento per il giudice di merito nella formazione del convincimento
  • Nelle impugnazioni in Cassazione conviene indicare chiaramente i punti della motivazione ritenuti contraddittori o illogici e fornire gli elementi probatori completi necessari per consentire alla Corte di accertare l'eventuale vizio

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