Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35799/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in primo grado per reati connessi all'immigrazione clandestina e favoreggiamento: contestano che la sola presentazione telematica delle istanze di ingresso fosse idonea a procurare l'ingresso degli stranieri (necessità di ulteriori adempimenti amministrativi e della presenza fisica dello straniero), deducono l'impossibilità del reato ex art.49 c.p. per presunta irricevibilità delle domande, contestano l'attribuzione della responsabilità (es. indirizzo IP riconducibile a terzi, uso di dati di altri), la qualificazione giuridica dei fatti (proposta riqualificazione in truffa art.640 c.p. o in altre fattispecie), la valutazione delle aggravanti di cui all'art.12 d.lgs. 286/1998 e la mancata concessione delle attenuanti generiche; inoltre è dedotta l'incidenza della sentenza Corte Costituzionale 10.3.2022 n.63 sulla parte della norma ritenuta incostituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso di Pibia infondato e l'ha respinto: ha ritenuto che gli atti telematici, ex ante, fossero idonei a costituire condotta diretta a favorire l'ingresso illegale (reato di pericolo/struttura di reato tentato), ha respinto le censure sulla inidoneità delle domande e sulla qualificazione in truffa; ha inoltre dichiarato inammissibili diversi motivi per difetto di "autosufficienza" (mancata allegazione o trascrizione degli atti essenziali). Quanto all'aggravante contestata come incostituzionale, la Corte ha precisato che la pronuncia della Consulta (10.3.2022 n.63) ha investito soltanto la parte della lett. d) relativa all'uso di mezzi di trasporto internazionali o documenti contraffatti, non l'aggravante relativa alla commissione da parte di tre o più persone, che nel caso era stata contestata e ritenuta. Il ricorso di Gugliandolo è stato parzialmente accolto: la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo che denunciava il mancato esame specifico del motivo di appello relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena, per cui ha annullato la sentenza di appello con rinvio limitatamente a quel profilo per un nuovo giudizio; tutti gli altri motivi di Gugliandolo sono stati respinti o dichiarati inammissibili per le ragioni sopra analoghe (idoneità ex ante degli atti, difetto di autosufficienza, argomentazioni meramente congetturali). La Cassazione ha altresì disposto la condanna alle spese per Pibia ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter

    La Corte ha confermato che l'art.12, nella parte relativa al favoreggiamento dell'ingresso, è norma di pericolo: atti ex ante idonei a procurare l'ingresso integrano la fattispecie (struttura di reato 'tentato'), pertanto la mera presentazione telematica delle domande può essere rilevante ai fini penali. La lett. d) comma 3 contiene due aggravanti distinte: quella per il fatto commesso da tre o più persone è rimasta applicabile; la Corte Costituzionale ha invece dichiarato incostituzionale la parte della lett. d) relativa all'uso di servizi internazionali di trasporto o documenti contraffatti (cfr. sent. Corte Cost. 10.3.2022 n.63).

  • D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 5, comma 15

    Norma relativa alla procedura di emersione del lavoro nero; era stata contestata una condotta connessa a tale norma per Gugliandolo (che in appello è stata dichiarata prescritta): la Cassazione non ha riformato la decisione di merito su tale specifico punto.

  • Codice penale, art. 49, comma 2 (reato impossibile)

    La Corte ha ricordato che il reato impossibile opera solo quando il mezzo è strutturalmente ed assolutamente inefficace a realizzare l'evento; qui, invece, le domande presentate nei modi richiesti all'autorità amministrativa sono strumenti che ex ante possono consentire l'attuazione del proposito criminoso, quindi la fattispecie integra atto idoneo e non reato impossibile.

  • Codice penale, art. 640 (truffa)

    La richiesta di riclassificazione in truffa è stata respinta: la Corte ha ritenuto che la condotta fosse idonea ex ante a favorire l'ingresso, quindi rientrava nella disciplina di cui all'art.12 d.lgs.286/1998 piuttosto che nella sola truffa verso gli stranieri.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e art. 581 (onere di autosufficienza del ricorso)

    La Corte ha applicato il rigoroso principio di autosufficienza: i motivi che richiamavano atti non allegati o non trascritti integralmente sono stati dichiarati inammissibili. In cassazione è necessario allegare o trascrivere integralmente gli atti decisivi richiamati a fondamento del motivo.

  • Sentenza Corte Costituzionale 10 marzo 2022, n. 63

    Dichiarata l'incostituzionalità della parte della lett. d) del comma 3 dell'art.12 relativa all'uso di servizi internazionali di trasporto o all'utilizzo di documenti contraffatti; la Corte di Cassazione ha precisato che tale pronuncia non investe l'aggravante separata relativa alla commissione del fatto da parte di tre o più persone.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma richiamata per la condanna alle spese di giudizio nei confronti del ricorrente Pibia, come conseguenza della decisione di cassazione.

Massime di principio

  • La mera presentazione telematica di una domanda amministrativa può costituire, ex ante, un atto idoneo a integrare il reato di cui all'art.12 d.lgs. 286/1998 se funzionalmente diretto al procurare l'ingresso illegale; non è necessario che l'iter amministrativo si sia poi perfezionato.
  • La categoria del reato impossibile è ristretta: va riconosciuta solo quando il mezzo usato sia strutturalmente ed assolutamente inefficace a realizzare il proposito criminoso; l'irricevibilità successiva di una domanda non determina automaticamente reato impossibile.
  • In Cassazione i motivi devono rispettare l'onere di autosufficienza: atti decisivi evocati devono essere allegati o trascritti integralmente; l'allegazione carente comporta inammissibilità del motivo.
  • Dopo una pronuncia di incostituzionalità su una parte di una norma composta da più fattispecie aggravanti, occorre verificare se la parte dichiarata illegittima sia distinta e separabile dalle altre ipotesi: la singola sottoparte invalidata non comporta automaticamente la caduta delle altre aggravanti coesistenti.
  • Le contestazioni sulla valutazione della prova e sulle responsabilità concorrenti (es. partecipazione associativa) in Cassazione sono sindacate in modo limitato: serve dimostrare vizi logici, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito, non solo proporre una ricostruzione alternativa.
  • Se il giudice d'appello non affronta specificamente un motivo di appello relativo alla quantificazione della pena o alle attenuanti generiche, la Cassazione può annullare con rinvio per carenza di motivazione su quel punto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.