Cassazione Penale, Sentenza n. 35806/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello articolata principalmente sulla questione della estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente ha sostenuto che, essendo il fatto commesso nel 1979 e avendo la Corte di appello riconosciuto attenuanti che hanno determinato l'applicazione di una pena detentiva temporanea, dovesse trovare applicazione la disciplina previgente dell'art. 157 c.p. (più favorevole) con conseguente prescrizione del reato. Ha inoltre dedotto vizi di violazione di legge in relazione alla distinzione tra reati astrattamente punibili con ergastolo e quelli che lo sono in concreto per effetto del prevalere di aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e completa la motivazione della Corte d'appello che aveva fatto riferimento al principio stabilito dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 19756/2015): i delitti astrattamente punibili con l'ergastolo commessi prima della modifica dell'art. 157 c.p. introdotta dalla legge n. 251/2005 sono imprescrittibili anche se, in sede di concreto giudizio, il riconoscimento di circostanze attenuanti ha comportato l'applicazione di una pena detentiva temporanea. Conseguentemente il motivo di prescrizione è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Rv. 266329
il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea.
La Corte ha interpretato il precedente delle Sezioni unite come decisivo: il criterio per l'imprescrittibilità è la comminatoria astratta prevista dalla legge al momento del fatto; se l'astratta comminatoria prevede l'ergastolo, il reato resta imprescrittibile anche se in concreto la pena viene sostituita con una pena temporanea per effetto di attenuanti.
Legge n. 251 del 5 dicembre 2005 (modifica dell'art. 157 c.p.)
La sentenza richiama la riforma come evento normativo rilevante per la disciplina della prescrizione; tuttavia, quando il fatto è anteriore alla riforma e l'astratta comminatoria prevedeva l'ergastolo, la riforma non produce effetto estintivo della prescrizione secondo l'interpretazione delle Sezioni unite.
Art. 157 cod. pen. (formulazione previgente)
Il previgente art. 157 costituiva il discrimine tra reati soggetti alla prescrizione e reati imprescrittibili: la presenza dell'ergastolo nella comminatoria astratta escludeva la disciplina della prescrizione applicabile agli altri reati.
Art. 65, comma 1, n. 1, cod. pen.
Richiamato nel ricorso con riguardo alla distinzione tra 'sostituzione' e 'bilanciamento' delle pene, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione è risolta dal criterio della comminatoria astratta e quindi irrilevante ai fini della declaratoria di prescrizione nel caso concreto.
Art. 226, comma 1, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
Richiamato nell'ambito del ragionamento intertemporale: le Sezioni unite hanno considerato la disciplina transitoria nell'analisi della possibilità di prescrizione per i reati commessi anteriormente alla novella del 2005.
Massime di principio
- Quando un reato è, alla data del fatto, astrattamente punibile con l'ergastolo (per la norma incriminatrice o per il concorso di aggravanti che prevedono l'ergastolo), tale reato è imprescrittibile anche se in concreto viene inflitta una pena temporanea a seguito del riconoscimento di attenuanti.
- La verifica chiave è la comminatoria astratta vigente al momento del fatto: non conta la successiva sostituzione della specie di pena operata in concreto dal giudice se la legge al tempo del reato prevedeva l'ergastolo.
- Le eccezioni difensive basate sul richiamo alla disciplina previgente dell'art. 157 c.p. devono dimostrare che, al momento del fatto, l'ergastolo non rientrava nella comminatoria astratta; altrimenti la giurisprudenza delle Sezioni unite rende la prescrizione inapplicabile.
- Per casi dubbi o nuovi profili di diritto intertemporale la strada utile è la rimessione alle Sezioni unite, ma ciò è possibile solo quando sussistono questioni di diritto non chiarite dalla giurisprudenza consolidata.
- In sede difensiva conviene analizzare in dettaglio la normativa incriminatrice vigente al momento del fatto (testo originario dell'art.157 e disposizioni speciali) per verificare se l'ergastolo fosse effettivamente parte della comminatoria astratta.
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