Cassazione Civile, Ordinanza n. 08353/2025 del 30/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento IMU 2017 emesso dal Comune. La controversia riguardava la spettanza dell'esenzione IMU prevista per determinate imprese di costruzione e, in particolare, se la società potesse beneficiarne. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione delle norme processuali del contenzioso tributario, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente esaminato difese e documenti prodotti dal Comune in appello per contestare la non applicabilità dell'esenzione. Con il secondo motivo lamentava violazione della disciplina sostanziale sull'esenzione e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto tardiva la dichiarazione IMU 2017, mentre essa sarebbe stata presentata tempestivamente. Con il terzo motivo denunciava violazione della norma che regola l'esenzione, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., oltre a omesso esame, per avere la CTR negato il beneficio anche perché la società non avrebbe provato di svolgere attività di costruzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'esame delle difese e dei documenti del Comune in appello, affermando che la contestazione del diritto all'esenzione costituisce mera difesa e che nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti nei limiti dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, rispettati nel caso concreto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui prospettava violazione di legge, perché diretto in realtà a contestare un accertamento di fatto; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme. Il terzo motivo è stato assorbito per la presenza di una doppia ratio decidendi e per il passaggio in giudicato di una delle rationes, essendo stato rigettato il secondo motivo. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata; la Corte non ne ravvisa la lesione in relazione alla produzione difensiva del Comune in appello.
La produzione documentale del resistente in appello deve rispettare le formalità previste da questa norma; nel caso concreto tali formalità risultano osservate.
art. 32, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente; la Corte valorizza invece il termine di deposito dei documenti previsto dall'art. 32, comma 1, richiamato dall'art. 58.
Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce la contestazione del diritto all'esenzione, qualificata come mera difesa.
Nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, entro il termine previsto e con le formalità prescritte.
art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992
Individua il termine entro cui possono essere prodotti nuovi documenti: fino a venti giorni liberi prima dell'udienza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per censurare un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura è inammissibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica specifici profili di divergenza tra le due decisioni di merito.
In caso di doppia conforme preclude il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. salvo specifica indicazione delle divergenze di fatto.
art. 2, comma 5-bis, D.L. 102/2013 conv. in L. 124/2013
Norma sostanziale sull'esenzione IMU invocata dalla ricorrente; la Corte non ne accoglie la lettura favorevole alla contribuente.
Richiamato dalla ricorrente come base dell'agevolazione fiscale; non ne viene riconosciuta l'applicazione nel caso concreto.
art. 2, comma 1, D.L. 102/2013 conv. in L. 124/2013
Norma sull'esenzione IMU richiamata nel terzo motivo; la Corte non la ritiene decisiva a favore della ricorrente.
La Corte non accoglie la doglianza sull'onere della prova, poiché il motivo è assorbito e la decisione di merito resta sorretta anche da autonoma ratio.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa il vizio dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Usato come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la contestazione della spettanza di un'esenzione o agevolazione fiscale costituisce mera difesa, perché mira a negare i fatti costitutivi allegati dal contribuente; perciò può essere proposta anche in appello senza incorrere nel divieto di nuove eccezioni.
- L'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello, purché il deposito avvenga nel termine stabilito dall'art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992 e nel rispetto delle relative formalità.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi e una di esse diviene definitiva perché non utilmente censurata, il motivo diretto contro l'altra ratio resta assorbito e non può condurre alla cassazione.
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