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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08333/2025 del 30/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 relativo a fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, i c.d. beni merce. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale del ricorso, con conferma dell’IMU dovuta almeno per la rata di acconto 2013; la CTR del Piemonte aveva poi confermato la decisione, ritenendo irrilevante la mancata presentazione della dichiarazione prevista dal d.l. n. 102/2013, perché gli immobili avevano già in precedenza il medesimo status e non vi era stata alcuna variazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 5-bis, d.l. 102/2013, sostenendo che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine ordinario comportava, a pena di decadenza, la perdita del beneficio/esenzione, indipendentemente dal fatto che gli immobili fossero già qualificati come beni merce in anni precedenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Ha osservato che la CTR aveva errato nel focalizzarsi sulla mancanza di variazioni dello status degli immobili, perché la questione decisiva non era se lo status fosse mutato, ma se gli immobili fossero stati già indicati come beni merce in una dichiarazione idonea e quale fosse la portata di tale adempimento rispetto ai requisiti dichiarativi richiesti dall’art. 2, commi 1 e 5-bis, d.l. 102/2013. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    La censura è stata proposta deducendo violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza di appello.

  • art. 2, comma 1, d.l. 102/2013

    Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e purché non siano locati; l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno.

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013

    Ai fini del beneficio il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la dichiarazione IMU, apposita dichiarazione con attestazione dei requisiti e indicazione degli identificativi catastali.

  • art. 13 d.l. 201/2011

    È richiamato come disciplina generale dell’imposta municipale propria cui si riferisce l’agevolazione per i beni merce.

  • articolo 56, comma 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    È indicato come norma che aveva introdotto la previsione agevolativa per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita.

  • d.m. 30 ottobre 2012

    Era il modello ministeriale di dichiarazione già vigente e comprensivo dei beni merce; la Corte rileva che non è stato emanato un nuovo decreto, ma ciò non esclude la rilevanza della disciplina dichiarativa richiamata dal d.l. 102/2013.

  • d.m. 24 aprile 2024

    È citato incidentalmente come conferma che il modello dichiarativo vigente richiama ancora il d.m. 30 ottobre 2012.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa tributaria prevede un adempimento dichiarativo a pena di decadenza, la verifica decisiva non può arrestarsi alla mera assenza di variazioni fattuali dell’immobile o del rapporto tributario, ma deve concentrarsi sul rispetto dell’onere dichiarativo espressamente richiesto dalla legge.
  • Ai fini della fruizione di un’esenzione o agevolazione IMU, la precedente indicazione del bene in un modulo dichiarativo può assumere rilievo solo se si accerti il contenuto e la portata di tale dichiarazione rispetto al modello e alla disciplina applicabile ratione temporis.
  • In presenza di una decadenza prevista dalla legge per mancata dichiarazione, il giudice di merito non può sostituire alla previsione normativa una valutazione equitativa o sostanzialistica fondata sulla sola identità dello status dell’immobile negli anni precedenti.
  • La corretta applicazione di un’agevolazione fiscale richiede l’esame coordinato della norma agevolativa, della disciplina dichiarativa e del modello ministeriale vigente, per stabilire se l’adempimento sia stato validamente assolto e con quale efficacia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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