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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08331/2025 del 30/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il residuo rimborso di un finanziamento chirografario di euro 250.000 erogato nel 2007. La società debitrice aveva proposto opposizione deducendo la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta, per indeterminatezza delle condizioni economiche (in particolare sul tasso, ritenuto non chiaro se fisso o variabile) e per omessa indicazione dell'ISC/TAEG; in via subordinata chiedeva la rideterminazione del saldo dare/avere. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo provata la cessione del credito alla società veicolo, valida la forma del contratto anche senza sottoscrizione della banca, chiara la pattuizione del tasso fisso e irrilevante, ai fini della nullità, l'omessa indicazione dell'ISC. Nel ricorso per cassazione la società debitrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla cessione dei crediti bancari e sulla prova della titolarità del credito; 2) nullità della sentenza e violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 2729 c.c. per avere ritenuto valido un contratto monofirma sulla base di comportamenti concludenti della banca; 3) nullità del procedimento per omessa ponderata valutazione delle prove sulla sussistenza del consenso della banca conforme al programma negoziale; 4) violazione dell'art. 117, comma 8, TUB e della disciplina secondaria per aver escluso che l'omessa indicazione dell'ISC comportasse nullità del mutuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva motivato in modo chiaro sulla prova della cessione del credito, valorizzando l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e perché la cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB può essere provata anche mediante tale avviso, quale accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: la censura sulla motivazione apparente era infondata perché la ratio decidendi era comprensibile e conforme alle Sezioni Unite sulla forma scritta dei contratti bancari; la doglianza sulla violazione dell'art. 2729 c.c. mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché volto solo a contestare il peso attribuito alle prove e la ricostruzione fattuale del giudice di merito, senza denunciare un vero vizio di legittimità. Ha infine respinto il quarto motivo, ribadendo che l'ISC ha funzione informativa e di trasparenza, ma non è un tasso, prezzo o condizione economica la cui omissione integri nullità del contratto bancario ai sensi dell'art. 117 TUB; la nullità per mancata o errata indicazione dell'ISC/TAEG è prevista espressamente, nel sistema, solo per il credito al consumo. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3, 4 e 5; art. 360 bis, comma 1

    La Corte distingue tra violazione di legge, vizio di motivazione e mera richiesta di rivalutazione del fatto, ribadendo che non sono ammissibili censure che mirano solo a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove.

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    La cessione in blocco dei crediti bancari può essere provata mediante l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale; la verifica dell'idoneità dell'avviso è un accertamento di fatto riservato al merito.

  • art. 1264 c.c.

    L'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale è richiamato dalla ricorrente come notifica della cessione, ma la Corte precisa che il tema decisivo è la prova della titolarità del credito, non la sola opponibilità al debitore.

  • art. 117 d.lgs. n. 385/1993

    comma 1; comma 6; comma 8

    Il requisito della forma scritta nei contratti bancari ha funzione protettiva e può ritenersi rispettato anche senza la sottoscrizione della banca se il contratto è redatto per iscritto, consegnato al cliente e sottoscritto da quest'ultimo; l'omessa indicazione dell'ISC non integra nullità, poiché l'ISC non rientra nei "tassi, prezzi e condizioni" ai sensi del comma 6.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione dei requisiti della presunzione semplice e degli elementi indiziari è riservata al giudice di merito e non può essere rivista in cassazione come se fosse un nuovo giudizio sul fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo quando si risolva in un'anomalia costituzionalmente rilevante, non per mero difetto di sufficienza o per dissenso sulla ricostruzione del fatto.

  • L. n. 130/1999

    Richiamata dalla ricorrente in tema di cartolarizzazione/cessione dei crediti, ma la Corte ritiene decisivo il profilo probatorio della cessione in blocco mediante avviso pubblicato.

  • delibera CICR 4 marzo 2003

    Richiamata in relazione all'ISC e alla disciplina dei contratti bancari, ma la Corte esclude che la sua violazione comporti nullità del contratto per omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.

  • art. 125-bis d.lgs. n. 385/1993

    È richiamato come esempio di previsione espressa di nullità per il credito al consumo; la Corte sottolinea che una simile sanzione non si estende in via generale ai finanziamenti bancari ordinari.

Massime di principio

  • La cessione in blocco di crediti bancari può essere provata, ai fini della titolarità sostanziale del credito in giudizio, anche attraverso l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purché la descrizione della categoria ceduta consenta di individuare senza incertezze il rapporto controverso.
  • In cassazione non è censurabile la mera rivalutazione del materiale probatorio: la violazione di legge ricorre solo se il giudice di merito sbaglia nell'interpretazione della norma, non se si contesta la sua applicazione al fatto accertato.
  • Nei contratti bancari soggetti a forma scritta, il requisito formale ha funzione protettiva del cliente e può essere soddisfatto anche senza la sottoscrizione della banca quando il contratto sia redatto per iscritto, consegnato al cliente e da questi firmato, potendo il consenso dell'istituto desumersi da comportamenti concludenti.
  • L'omessa indicazione dell'ISC/TAEG nei contratti di finanziamento bancario ordinari non determina di per sé la nullità del contratto, poiché l'ISC ha natura informativa e non coincide con tassi, prezzi o condizioni economiche direttamente applicabili al rapporto.
  • La nullità per errata o mancata indicazione del costo complessivo del credito è prevista espressamente, nel sistema, soprattutto per il credito al consumo; fuori da tale ambito la conseguenza può semmai essere una responsabilità dell'intermediario, non la nullità del contratto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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