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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08329/2025 del 30/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una convenzione per la realizzazione di opere connesse a un insediamento artigianale, qualificata come concessione di sola costruzione di opera pubblica assimilabile all’appalto. Dopo il fallimento della società esecutrice, il curatore otteneva decreto ingiuntivo per il corrispettivo dei lavori eseguiti prima del fallimento, al netto di quanto già pagato dall’amministrazione. L’assessorato proponeva opposizione deducendo gravi inadempimenti dell’esecutrice e invocando l’eccezione di inadempimento; in seguito, nel giudizio di rinvio, contestava anche il regime degli interessi e la misura dell’IVA dovuta. La cessionaria del credito ricorreva per cassazione sostenendo, in sintesi, che il giudice di rinvio avesse violato il giudicato interno e la decisione di legittimità precedente, che l’amministrazione non potesse più invocare l’eccezione di inadempimento dopo lo scioglimento del rapporto, che dovessero applicarsi gli interessi di mora previsti dalla normativa speciale sugli appalti pubblici, e che l’IVA andasse riconosciuta secondo l’aliquota vigente al momento del pagamento, come accessorio maturato anche dopo la sentenza di primo grado e comunque nei limiti delle domande formulate. L’amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso e sosteneva l’inammissibilità o infondatezza delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l’eccezione di tardività sollevata dall’assessorato, ma ha ritenuto infondati tutti i motivi. In particolare ha confermato che, sulla base della precedente sentenza di legittimità, il rapporto era da trattare come concessione di sola costruzione assimilabile all’appalto, sciolto per effetto del fallimento con efficacia ex nunc; da ciò derivava il diritto del curatore/cessionario al corrispettivo per le opere eseguite, ma non l’applicabilità dell’eccezione di inadempimento per negare integralmente il pagamento. Quanto agli interessi, la Corte ha escluso l’applicazione del regime speciale invocato dalla ricorrente. Quanto all’IVA, ha affermato che, pur essendo l’esigibilità differita al pagamento nei rapporti con la pubblica amministrazione, l’aliquota da considerare resta quella vigente al momento dell’effettuazione dell’operazione, e ha comunque rilevato che la somma era già ricompresa nel credito azionato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento sospende la prestazione della parte non inadempiente, ma non opera come strumento di estinzione del rapporto e, una volta sciolto il contratto, non è più invocabile per negare il corrispettivo maturato.

  • art. 81 l.f.

    lo scioglimento dell'appalto per fallimento dell'appaltatore ha efficacia ex nunc e lascia salvi gli effetti contrattuali già prodotti, con diritto al corrispettivo per le opere eseguite.

  • art. 7 della convenzione

    il prezzo complessivo era fisso e invariabile e comprendeva anche l'IVA, nei limiti dell'importo massimo stabilito.

  • art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972

    le prestazioni rese in esecuzione di contratto d'appalto rientrano tra le prestazioni di servizi soggette a IVA.

  • art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    per le prestazioni rese allo Stato e agli enti pubblici l'IVA diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, ma il momento di effettuazione dell'operazione resta distinto dall'esigibilità.

  • art. 4 L. n. 741 del 1981

    il regime speciale degli interessi per ritardato pagamento negli appalti pubblici non è applicabile nel caso esaminato, secondo la qualificazione del rapporto e gli effetti dello scioglimento per fallimento.

  • art. 345 c.p.c.

    non consente di introdurre in appello una pretesa nuova se non come accessorio maturato nei limiti consentiti; nel caso concreto la richiesta di aggiornamento IVA è stata ritenuta comunque già ricompresa nella domanda originaria.

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla Cassazione e al perimetro del decisum rescindente.

  • art. 112 c.p.c.

    è stato richiamato in relazione al preteso vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione del materiale probatorio e delle contestazioni sui lavori eseguiti, senza esito favorevole.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato quanto alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica; la Corte non ha ravvisato errori decisivi.

  • d.lgs. n. 163 del 2006, art. 256

    richiamato dalla ricorrente come disciplina sopravvenuta; la Corte non ha ritenuto che incidesse sul caso concreto nei termini prospettati.

  • d.P.R. n. 554 del 1999, art. 232

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la disciplina applicabile agli appalti pubblici.

  • d.P.R. n. 207 del 2010, art. 357

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme di settore sugli appalti pubblici.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    richiamato per la fatturazione delle operazioni IVA.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 23

    richiamato per la registrazione delle fatture ai fini IVA.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato nel ragionamento sulla competenza temporale dell'imposta e sulla distinzione tra fatto generatore ed esigibilità.

Massime di principio

  • Nel rapporto di appalto o di concessione di sola costruzione di opera pubblica, il fallimento dell'appaltatore determina lo scioglimento del contratto con efficacia ex nunc, salvando gli effetti già prodotti e il diritto al corrispettivo per le opere eseguite.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera come rimedio sospensivo in funzione conservativa del vincolo contrattuale; non può essere utilizzata per paralizzare in modo definitivo il pagamento quando il rapporto si sia già sciolto per una causa legale.
  • Il giudice del rinvio deve attenersi al perimetro del giudicato rescindente e ai principi di diritto fissati dalla Cassazione; non può rimettere in discussione la qualificazione giuridica già definita, ma può applicare tali principi ai capi ancora devoluti.
  • In materia di IVA verso la pubblica amministrazione, occorre distinguere tra momento di effettuazione dell'operazione e momento di esigibilità dell'imposta: il differimento dell'esigibilità al pagamento del corrispettivo non sposta automaticamente l'aliquota al momento del pagamento.
  • Quando un contratto prevede un importo forfettario comprensivo di IVA entro un tetto massimo, la quantificazione del credito va effettuata secondo gli accordi contrattuali e non può essere aumentata oltre il limite pattuito attraverso una successiva rivalutazione dell'aliquota, se la relativa voce era già inclusa nella domanda originaria.
  • La domanda di interessi o accessori deve essere scrutinata secondo il regime speciale applicabile al rapporto concretamente qualificato; se il rapporto non rientra nella disciplina invocata, la pretesa agli interessi di mora speciali non è accoglibile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoEccessiva onerosità sopravvenutaOnere della prova

Testo integrale

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