Cassazione Civile, Ordinanza n. 08344/2025 del 30/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, ritenuta conforme all'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. In ragione della rinuncia, non ha pronunciato condanna alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Una società che gestisce il servizio di igiene ambientale e la relativa riscossione era stata convenuta in giudizio da una società utente per ottenere la restituzione di somme versate a titolo di IVA sulle fatture relative alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) nel periodo dal 13 maggio 2003 al 28 ottobre 2010. La domanda era fondata sull'assunto, maturato alla luce di successivi orientamenti giurisprudenziali, che la TIA avesse natura tributaria e fosse quindi esente da IVA, con conseguente indebito versamento dell'imposta. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il soggetto condannato proponeva ricorso per un solo motivo, ma prima della trattazione depositava atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se rituale e depositata prima della trattazione, produce l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In presenza di rinuncia rituale, la Corte ha ritenuto di non dover pronunciare condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, presentata prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia soddisfa i requisiti di legge, il giudice di cassazione non provvede sul merito delle censure e può escludere la condanna alle spese del giudizio.
- L'estinzione per rinuncia impedisce ogni pronuncia sulla fondatezza o infondatezza dei motivi di ricorso.
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