Sentenza del 23/01/2020 n. 1471 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diniego del rimborso di un credito IVA di Euro 93.645,00 relativo a crediti acquistati dal concordato preventivo C.B. spa. L'Agenzia ha rifiutato il rimborso per la mancata presentazione del modello VR e per l'assenza di una istanza formale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992; ha altresì sostenuto che, in mancanza del modello VR, non si configura la fattispecie dell'art. 38-bis D.P.R. 633/1972 e che, pertanto, il diritto sarebbe assoggettato al termine biennale di decadenza. La contribuente ha invece dedotto che la compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale manifesta la volontà di ottenere il rimborso e che ciò è sufficiente anche in assenza del modello VR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato l'orientamento secondo cui la manifestazione di volontà del contribuente espressa compilando il quadro VX della dichiarazione annuale è idonea a costituire istanza di rimborso anche se non accompagnata dal modello VR. Ne consegue che il diritto al rimborso non è sottoposto al termine biennale di decadenza dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992, ma al termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c. Il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una doglianza nuova non svolta nei gradi precedenti. Spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 30, comma 2; art. 38-bis
L'art. 38-bis disciplina la procedura di rimborso IVA con modello VR, ma la Corte ritiene che la manifestazione di volontà riportata nella dichiarazione (quadro VX) sia comunque idonea a far sorgere il diritto al rimborso anche in assenza del modello VR; dunque la mancata presentazione del VR non impedisce automaticamente il riconoscimento del credito se la volontà è manifestata in dichiarazione.
art. 21; art. 19, comma 1, lett. G)
L'ufficio ha invocato l'art. 21 per sostenere la sussistenza del termine biennale di decadenza in assenza di istanza formale; la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, esclude che l'indicazione del credito in dichiarazione configuri decadenza ai sensi dell'art. 21 se è ravvisabile una manifestazione di volontà, collocando invece il termine utile nel campo della prescrizione ordinaria.
La Corte afferma che il termine applicabile al diritto al rimborso, quando il credito è stato manifestato in dichiarazione, è il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c.
La contribuente aveva richiamato l'ipotesi di nullità prevista dalla legge sul processo tributario, ma la decisione della Corte si è concentrata sull'ammissibilità della manifestazione di volontà in dichiarazione e sulla tempestività/termine applicabile, senza accogliere specifiche censure di nullità basate su tale norma.
art. 360 (motivi di cassazione), art. 2797 c.c. citato nel ricorso
La Corte ha esaminato i motivi di cassazione relativi a falsa applicazione di norme tributarie e di onere probatorio; ha però dichiarato inammissibile la doglianza sulla mancanza della prova dell'an e del quantum perché nuova in cassazione, ribadendo il principio che nuove questioni devono essere svolte nei gradi precedenti.
Massime di principio
- La manifestazione di volontà di ottenere il rimborso IVA espressa nella dichiarazione annuale (quadro VX) può essere considerata idonea anche in assenza della presentazione del modello VR: quindi il modello VR non è l'unico mezzo per attivare il diritto al rimborso.
- Quando il diritto al rimborso è manifestato in dichiarazione, non si applica il termine biennale di decadenza dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992; il termine rilevante è la prescrizione ordinaria (decennale) ai sensi dell'art. 2946 c.c.
- L'Agenzia che nega un rimborso per assenza di VR deve considerare che tale motivo può essere contestato dimostrando la volontà di ottenere il rimborso nella dichiarazione; il contribuente dovrebbe comunque conservare e, se possibile, integrare la documentazione a prova dell'an e del quantum del credito.
- In sede di impugnazione è essenziale che le parti svolgano tutte le doglianze rilevanti nei gradi precedenti: nuove censure introdotte direttamente in cassazione possono essere dichiarate inammissibili.
- Suggerimento pratico per contribuenti: quando si segnala un credito in dichiarazione è preferibile, per maggiore sicurezza, presentare anche il modello VR o altra istanza formale ove prevista; in ogni caso conservare evidenze (dichiarazione, acquisiti, contratti) per provare l'esistenza, l'ammontare e l'esigibilità del credito in caso di contestazione.
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