Sentenza del 23/01/2020 n. 107 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un'ingiunzione di pagamento (emessa in forza di avviso di accertamento IMU 2009) per nullità e illegittimità: si contestava che l'ingiunzione fosse stata redatta e notificata da un avvocato (avv. C. G.) non rientrante nelle categorie di soggetti cui, ai sensi dell'art. 52 lett. b) D.Lgs. n. 446/97, può essere affidata la riscossione; si contestava altresì l'addebito delle spese legali e accessori.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del Comune e confermato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente. È stato ritenuto che l'ingiunzione fiscale sia un atto amministrativo e che la sua formazione e sottoscrizione da parte di un soggetto esterno (avvocato con procura ad litem) costituisca un affidamento a terzi non consentito dalla normativa (art. 52 D.Lgs. 446/97) e renda l'atto nullo/illegittimo; è stato inoltre escluso il legittimo addebito delle spese legali. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di grado per €600,00.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446/1997, art. 52, comma 5, lett. b)
Elenca tassativamente le categorie di soggetti cui può essere affidata la riscossione: solo tali soggetti (es. società in house/miste) possono procedere alla riscossione in luogo dell'ente; l'affidamento a soggetti diversi è illegittimo.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 52, comma 5, lett. c)
Impone che l'affidamento a terzi non comporti oneri aggiuntivi per il contribuente rispetto alla riscossione diretta; ciò vieta l'addebito di spese aggiuntive non previste dalla forma di riscossione amministrativa.
D.L. 209/2002 (art. 4, commi 2-sexies e ss.)
Disciplina le modalità con cui l'ente locale può provvedere direttamente alla riscossione o affidarla a terzi, rinviando a limiti compatibili con l'art. 52 D.Lgs. 446/97.
R.D. 14 aprile 1910 n. 639, art. 2
Riferimento alla figura dell'ingiunzione fiscale quale strumento di riscossione; sottolinea che l'ingiunzione ha natura amministrativa ed è finalizzata alla riscossione diretta.
Codice di procedura civile, art. 83
La procura 'ad litem' è uno strumento processuale; la sentenza interpreta che l'ingiunzione fiscale non è atto processuale e quindi non può legittimamente essere posta in essere mediante procura ad litem.
Giurisprudenza citata (Cass. 20.07.2012 n. 12682; Cass. 08.08.1997 n. 7384; Cass. 11.01.2014 n. 13268)
La giurisprudenza sostiene che l'ingiunzione fiscale è atto amministrativo (con funzione esecutiva/di precetto) e non atto processuale tipico; inoltre è stato ribadito il divieto di maggiori oneri per il contribuente quando la riscossione sia affidata a terzi previsti dalla norma.
Massime di principio
- L'ingiunzione fiscale è primariamente un atto amministrativo (titolo esecutivo/precetto) e non un atto processuale: non può essere emessa validamente tramite procura 'ad litem' di un difensore esterno.
- La riscossione affidata a terzi è ammessa solo alle categorie tassative indicate dall'art. 52 lett. b) D.Lgs. 446/97 (es. società in-house/miste); affidamenti ad altri soggetti rendono l'atto invalido.
- Anche quando la riscossione è svolta da soggetti legittimi (art. 52 lett. b), non possono essere imposti al contribuente oneri aggiuntivi rispetto alla riscossione diretta (divieto di maggiori spese ai sensi della lett. c)).
- La firma o l'apparente sottoscrizione di un funzionario su carta intestata non valida automaticamente un atto se la sostanza mostra che l'ente ha delegato la formazione dell'atto a soggetto esterno non autorizzato; la concreta titolarità e il rispetto della disciplina di delega sono determinanti.
- Per il contribuente: ricevere un'ingiunzione da un avvocato che agisce per conto del Comune è motivo valido di opposizione quando manca il progetto normativo di affidamento a terzi; contestare la nullità per incompetenza e l'addebito di spese legali è una linea difensiva efficace.
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