Sentenza del 23/01/2020 n. 194 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Procura a Riscossione Sicilia non prodotta in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel processo tributario la procura conferita al difensore non prodotta nell'atto introduttivo: si discute se la mancata produzione o indicazione della procura nell'atto di citazione comporti la nullità dell'atto o comunque una illegittimità della rappresentanza tecnica.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, in materia tributaria, per le questioni procedurali non disciplinate espressamente dalle norme tributarie si applicano le regole del codice di procedura civile. La mancata produzione della procura nella citazione non determina automaticamente la nullità dell'atto introduttivo, poiché, ai sensi dell'art. 125, comma 3 c.p.c., la procura può essere rilasciata e depositata anche dopo la notifica. Analogamente l'art. 164 c.p.c. non prevede nullità per la mancata indicazione della procura già conferita. Tuttavia, ai sensi dell'art. 125, comma 2 c.p.c., è indispensabile che la procura sia conferita dall'attore prima della costituzione della parte assistita: se la procura è conferita dopo la costituzione (oltre il termine preclusivo previsto dall'art. 156, comma 2 c.p.c.), la rappresentanza tecnica è insanabilmente viziata e produce una nullità rilevante nel processo. Pertanto l'omissione è sanabile se la procura è stata comunque conferita prima della costituzione; è insanabile se la procura è stata conferita dopo la costituzione.
Norme richiamate
art. 125 c.p.c.
Il comma 3 ammette il rilascio e deposito della procura anche dopo la notifica dell'atto introduttivo; il comma 2 impone però che la procura sia conferita prima della costituzione della parte assistita, rendendo quindi cruciale il momento in cui la rappresentanza viene instaurata.
art. 163 c.p.c.
Richiede l'indicazione della procura nell'atto, ma la sua omissione non comporta automaticamente nullità, visto il richiamo operativo agli artt. 125 e 164.
art. 164 c.p.c.
Non commina nullità per la mancata indicazione della procura già rilasciata; quindi l'omissione formale può essere sanata con il deposito successivo se i tempi di conferimento sono conformi.
art. 156 c.p.c.
Introduce la preclusione: dopo il termine per la costituzione la mancata attivazione della rappresentanza tecnica (cioè la conferma della procura prima della costituzione) produce una nullità insanabile.
Massime di principio
- Nel processo tributario valgono le regole del codice di procedura civile per le questioni procedurali non disciplinate espressamente dal diritto tributario.
- La mancata allegazione della procura nell'atto introduttivo non è automaticamente causa di nullità: è possibile depositare la procura anche dopo la notifica, purché essa sia stata conferita prima della costituzione della parte assistita.
- Se la procura è stata conferita dopo la costituzione (ossia oltre il termine preclusivo), la rappresentanza tecnica è insanabilmente viziata e rileva come nullità difficilmente sanabile a favore della parte che si è costituita senza valida rappresentanza.
- Il controllo decisivo è temporale: non conta solo il deposito della procura nel fascicolo ma la data in cui essa è stata conferita rispetto alla costituzione in giudizio.
- Per il difensore/parte pubblica: è buona prassi allegare la procura già all'atto introduttivo o comunque assicurarsi che la conferma formale della rappresentanza avvenga prima della costituzione per evitare rischi procedurali.
- Per il ricorrente/privato: in caso di mancata produzione della procura da parte della controparte verificare la data di conferimento; se la procura è posteriore alla costituzione si può invocare l'insanabilità della rappresentanza e ottenere il favore della pronuncia.
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