Sentenza del 23/01/2020 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Inammisssibilità del ricorso per omessa prova della sua tempestività - Onere in capo al ricorrente - Art.21 D.LGS. n. 546/1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata prova della tempestività. Non essendovi elementi utili prodotti dalla resistente e non essendo stata fornita prova da parte del ricorrente, è stata declarata l'inammissibilità dell'impugnazione; non è stato possibile procedere a un invito delle parti ad interloquire in sede di udienza camerale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione probatoria sulla data effettiva di ricezione dell'atto impugnato, né ha neppure indicato tale data neppure come mera affermazione. L'onere di provare la tempestività dell'impugnazione, ex art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, incombe sul ricorrente, il quale non ha adempiuto a tale onere.
Norme richiamate
art. 21 D.Lgs. n. 546/1992
La norma è interpretata nel senso che l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione (data di ricezione dell'atto) grava sul ricorrente; la mancata prova comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In giudizio tributario l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione (cioè la data di ricezione dell'atto impugnato) incombe sul ricorrente: bisogna produrre documenti idonei (ricevute, notifica, raccomandata A/R, attestazione di consegna, PEC, ecc.).
- L'assenza di qualsiasi prova o anche della mera indicazione della data di ricezione può determinare l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale.
- Non è sufficiente aspettare che la parte resistente produca documentazione: il giudice può dichiarare l'inammissibilità se il ricorrente non assolva il proprio onere probatorio.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, il contribuente dovrebbe conservare e produrre prova documentale della notifica o della consegna dell'atto (es. ricevuta A/R, data PEC, data di ritiro con firma), e, se necessario, allegare anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà quando consentito.
- In caso di contestazione della tempestività, è preferibile integrare il fascicolo già nella prima fase processuale; in sede di udienza camerale il giudice non è tenuto a sollecitare il ricorrente a produrre prove che erano a sua disposizione.
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