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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 239 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Notificazione cartella di pagamento - raccomandata - avviso del deposito presso la casa comunale - utilizzo di servizio privato è possibile - impiego di Poste italiane - non è assolutamente necessario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento perché l'avviso di deposito, successivo al tentativo di notifica a mani proprie, era stato comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento servendosi di un servizio privato di recapito anziché del servizio postale 'universale' (Poste Italiane), asserendo violazione delle norme di notifica (in particolare richiamando l'art. 140 c.p.c.).

La decisione

Il giudice ha ritenuto valida la procedura di notifica: i messi comunali o i messi speciali possono depositare l'avviso presso la casa comunale quando la notifica personale risulti impossibile; la comunicazione del deposito tramite raccomandata con avviso di ricevimento è efficace anche se effettuata tramite un servizio privato di recapito. La scelta di non adoperare Poste Italiane non determina violazione dell'art. 140 c.p.c., purché sia garantita una modalità idonea di prova dell'invio e della ricezione (avviso di ricevimento). L'impugnazione è stata quindi respinta.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La norma non impone l'uso esclusivo del servizio postale 'universale' per l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento relativa alla comunicazione del deposito; è sufficiente l'impiego di modalità idonee a fornire prova dell'invio e della ricezione. L'utilizzo di un servizio privato di recapito non integra di per sé violazione della norma.

Massime di principio

  • Il deposito dell'avviso presso la casa comunale da parte dei messi è valido se la notifica a mani proprie del destinatario è risultata impossibile; è fondamentale che il deposito sia effettivamente eseguito e documentato.
  • La comunicazione del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento può essere effettuata tramite corriere privato: ciò è ammesso a condizione che il mezzo garantisca prova equivalente dell'invio e della ricezione.
  • L'art. 140 c.p.c. non si interpreta come obbligo di utilizzare esclusivamente Poste Italiane; le contestazioni fondate unicamente sulla scelta del servizio postale sono destinate in genere a fallire se esistono documenti probatori dell'invio/avvenuta notifica.
  • In caso di dubbio o contestazione, il contribuente dovrebbe dimostrare l'assenza del deposito o l'inefficacia della comunicazione (es. mancata ricezione, destinatario diverso, mancanza di prova di invio), mentre l'ente notificante deve conservare e produrre le prove della regolare esecuzione (verbali di deposito, ricevute/avvisi del corriere, spedizioni A/R).
  • Per minimizzare rischi processuali, l'ufficio notificante è invitato a utilizzare servizi di recapito che forniscano tracciabilità e prova formale (ricevute firmate, numeri di AWB, avvisi di ricevimento) e a documentare correttamente il tentativo di notifica a mani proprie e il deposito.

Testo integrale

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