Sentenza del 23/01/2020 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Imperia
In caso di società di nuova costituzione, la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti spetta anche in assenza di operazioni attive, sempre che sia relativa ad attività preparatorie e prodromiche, finalizzate cioè alla creazione delle condizioni necessarie affinché l'attività tipica della nuova impresa possa avere inizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha disconosciuto le detrazioni IVA operate dalla società per l'anno 2010 (importo contestato €3.452 oltre sanzioni e interessi) ritenendo che la società non avesse effettuato operazioni attive e che gli acquisti non fossero utilizzati in operazioni imponibili. La società ha contestato l'accertamento sostenendo che gli acquisti erano atti preparatori/organizzativi propedeutici all'attività e dunque detraibili, richiamando art.4 e la circolare Min. Fin. n.328/E/1997 e giurisprudenza a sostegno del principio che gli atti preparatori possono legittimare la detrazione IVA.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto il giudizio dell'Ufficio che ha disconosciuto la detrazione per mancanza di elementi oggettivi che attestassero l'effettiva destinazione degli acquisti all'attività d'impresa. La Commissione ha confermato l'accertamento (quindi resta dovuto l'importo indicato nell'avviso di accertamento pari a €3.452 oltre sanzioni e interessi) e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 19, D.P.R. n. 633/1972
Richiamato dall'Ufficio per negare la detrazione: la detrazione IVA spetta per gli acquisti destinati a operazioni che danno diritto alla detrazione; l'Ufficio ha ritenuto che mancasse la destinazione effettiva degli acquisti a operazioni imponibili.
art. 4, D.P.R. n. 633/1972
Indicato dalla ricorrente come norma rilevante (definizione di operazioni imponibili/attività); la Commissione osserva che la mancata indicazione dell'art.4 nell'avviso non ha pregiudicato il diritto di difesa.
Circolare Ministero delle Finanze n. 328/E del 1997
Richiamata dalla ricorrente per sostenere che atti preparatori/organizzativi possono integrarsi nell'attività d'impresa e legittimare la detrazione IVA quando gli acquisti siano destinati ad operazioni detraibili.
Cass. civ., sentenza n. 14350/1999
Citata dalla ricorrente quale precedente sul valore degli atti preparatori ai fini della determinazione della detraibilità.
Cass. civ., sentenze nn. 25986/2014 e 23994/2018
Giurisprudenza più recente richiamata dalla Commissione per precisare che l'intenzione del contribuente dev'essere comprovata da elementi oggettivi: la detrazione non può fondarsi su meri propositi ma su fatti sintomatici e documentali che dimostrino la destinazione degli acquisti all'attività d'impresa.
Corte di Giustizia UE (giurisprudenza sul nesso di destinazione)
Richiama parametri di valutazione della destinazione economica dei beni/servizi: natura dei beni, intervallo temporale tra acquisto e utilizzo, iniziative per rimuovere ostacoli temporanei all'impiego, ecc.
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA è possibile anche in assenza di operazioni attive, purché gli acquisti siano effettivamente destinati ad attività preparatorie o prodromiche che consentano l'avvio dell'attività imponibile.
- Non basta la mera dichiarazione di intenzione: il contribuente deve fornire elementi oggettivi e documentali (es. delibere sociali, piani industriali, contratti, fatture, assunzioni, atti di organizzazione) che dimostrino la reale destinazione degli acquisti all'attività d'impresa.
- Parametri utili alla valutazione includono la natura dei beni/servizi, il tempo intercorso tra acquisto e uso, le iniziative intraprese per superare ostacoli all'utilizzo e la presenza di una struttura organizzativa coerente con l'attività dichiarata.
- L'assenza di personale, di struttura gestionale e di operazioni in capo alla società è indizio forte contro la detraibilità: per holding passive o inattive è difficile giustificare detrazioni salvo prova contraria molto solida.
- In caso di contestazione, è preferibile documentare per tempo (prima o al momento dell'acquisto) la finalità produttiva degli acquisti e le fasi esecutive dell'avvio dell'attività; la prova retrospettiva basata solo su propositi ha scarso valore.
- La contestazione dell'Ufficio circa la mancata indicazione di una norma specifica (es. art.4 vs art.19) ha scarso rilievo se dagli atti risulta chiara la natura della contestazione: ciò che conta è la correttezza dell'accertamento sul piano dei fatti e dei presupposti.
- Per le holding: distinguere tra holding dinamica (che esercita attività di coordinamento/gestione e può giustificare detrazioni) e holding passiva; occorre documentare attività effettiva di gestione delle partecipate per sostenere la detraibilità.
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