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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27788/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate a un'istanza presentata nel 2014 per ottenere il rimborso degli interessi maturati tra il 1 gennaio 2008 e il 20 ottobre 2010 su un credito IRPEG indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1989 da una società poi incorporata. L'Ufficio aveva già rimborsato il capitale e gli interessi maturati sino al 31 dicembre 2007 in data 20 ottobre 2010. La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto davanti ai giudici tributari, ottenendo ragione in primo e in secondo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul rimborso dei tributi e sulla decadenza, sostenendo che la pretesa agli interessi ultradecennali si fondava su una disposizione non più vigente al momento dell'istanza e che comunque era decorso il termine di decadenza; con il secondo ha censurato la decisione per avere riconosciuto, nel periodo di vigenza della disciplina del 2007, la spettanza sia degli interessi semestrali già corrisposti sia di quelli ultradecennali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo solo nei limiti della questione relativa alla decadenza dall'azione di rimborso, ritenendo che l'istanza del 24 aprile 2014 fosse tardiva rispetto al pagamento del 20 ottobre 2010 e che, per il rimborso di ulteriori interessi rispetto a quelli già liquidati, operasse il termine di due anni previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Ha invece ritenuto infondata la censura sulla perdurante efficacia della disciplina degli interessi ultradecennali per il periodo in cui era vigente e ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con dichiarazione di inammissibilità dell'originaria richiesta di rimborso degli ulteriori interessi. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca complessiva.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 139 e 140, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    La disciplina sugli interessi ultradecennali continua a produrre effetti per i rapporti sorti nel periodo di sua vigenza, anche se successivamente abrogata.

  • art. 9, comma 2, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2

    L'abrogazione delle disposizioni sugli interessi ultradecennali opera dal 29 gennaio 2009, ma non esclude gli effetti per il periodo precedente.

  • art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso è ammesso contro il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori non dovuti.

  • art. 21, comma 2, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata oltre due anni dal pagamento o dal diverso momento di insorgenza del presupposto di restituzione; nel caso concreto il termine risultava decorso.

  • art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Non si applica quando il credito d'imposta sia già stato evidenziato in dichiarazione, poiché non occorre una specifica istanza di rimborso per il credito originario.

  • art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il termine per il controllo formale o cartolare non incide sulla decorrenza della prescrizione del credito già consolidato.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal riconoscimento o consolidamento del credito.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi fiscali fondati su crediti esposti in dichiarazione, non è necessario presentare una specifica istanza ai fini del riconoscimento del credito originario, ma il diritto al rimborso delle somme ulteriori resta soggetto ai termini decadenziali propri dell'azione di restituzione.
  • Quando la domanda riguarda un supplemento di rimborso rispetto a quanto già liquidato dall'amministrazione, la relativa pretesa va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, decorrente dal pagamento o dal verificarsi del presupposto della restituzione.
  • L'abrogazione di una disciplina fiscale non esclude che essa continui a produrre effetti per i rapporti maturati nel periodo in cui era vigente, se la fattispecie si è consolidata anteriormente all'abrogazione.
  • Il termine di controllo cartolare dell'amministrazione non sospende né differisce automaticamente la decorrenza della prescrizione del credito del contribuente quando il credito sia già liquido e certo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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