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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00793/2025 del 12/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio accomandante, al quale venivano imputati per trasparenza i redditi accertati nei confronti della società di persone di cui era socio al 95%. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto nullo l'avviso per difetto di motivazione, sul presupposto che non fosse stato allegato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ma solo richiamato nell'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 2261 c.c., sostenendo che la motivazione era sufficiente perché al contribuente era stato notificato l'atto di definizione della società ex art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997, recante gli elementi essenziali della pretesa, e perché il socio poteva comunque consultare la documentazione sociale; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 5 t.u.i.r. e dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, affermando che la definizione societaria costituiva titolo per l'accertamento nei confronti dei soci e che il socio, non avendo definito a sua volta, poteva contestare solo questioni personali, senza litisconsorzio necessario con la società.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la censura dell'Agenzia sulla sufficienza della motivazione dell'avviso notificato al socio. Ha affermato che, quando la società ha aderito all'accertamento, l'atto di definizione notificato al contribuente può integrare la base conoscitiva necessaria e che, in ogni caso, il rinvio per relationem all'accertamento societario soddisfa l'obbligo motivazionale, poiché il socio ha il potere di consultare la documentazione sociale ai sensi dell'art. 2261 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva deciso solo sulla questione preliminare della motivazione dell'avviso e non sul merito della pretesa. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La Corte ha ritenuto che l'avviso fosse adeguatamente motivato, non essendo necessaria l'allegazione materiale dell'avviso societario quando il contribuente sia comunque posto in grado di conoscere la pretesa.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La motivazione dell'atto tributario è sufficiente se consente al destinatario di comprendere la pretesa fiscale e le ragioni poste a suo fondamento.

  • art. 2261 c.c.

    Il socio ha il potere di consultare la documentazione sociale e quindi di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei documenti richiamati.

  • art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997

    La definizione dell'accertamento da parte della società costituisce titolo per l'accertamento nei confronti del socio.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    La definizione intervenuta sulla società legittima l'accertamento nei confronti delle persone fisiche socie sulla base del titolo formatosi in capo alla società.

  • art. 5 t.u.i.r.

    Serve a fondare l'imputazione per trasparenza ai soci dei redditi della società di persone.

Massime di principio

  • Nell'accertamento per trasparenza dei redditi di una società di persone, la motivazione dell'avviso notificato al socio può essere soddisfatta mediante rinvio all'accertamento societario, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria e le sue ragioni.
  • L'allegazione materiale dell'avviso emesso nei confronti della società non è necessaria quando il socio abbia ricevuto un atto di definizione o comunque disponga degli strumenti per accedere alla documentazione sociale e verificare il contenuto dell'accertamento presupposto.
  • Il potere di consultazione della documentazione sociale attribuito al socio esclude che il rinvio per relationem all'accertamento della società integri, di per sé, un difetto di motivazione.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non censura specificamente la statuizione effettivamente resa dal giudice di merito o non si confronta con la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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