Cassazione Civile, Ordinanza n. 09554/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla cassa previdenziale privatizzata sui ratei di pensione già maturati e liquidati, a titolo di contributo di solidarietà previsto dal regolamento interno dell'ente. Il pensionato ha agito per ottenere la restituzione delle somme trattenute; i giudici di merito gli hanno dato ragione, ritenendo che la cassa non fosse legittimata, in assenza di una norma di legge, a imporre una prestazione patrimoniale di quel tipo. La cassa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, dell'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, sostenendo che, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, potesse introdurre un contributo di solidarietà per perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine. Ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale della disciplina, come interpretata dalla giurisprudenza, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate non consente di istituire un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati e attribuiti, perché una simile trattenuta integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge ex art. 23 Cost. La Corte ha inoltre escluso che le norme invocate attribuiscano tale potere alla cassa: l'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 riguarda soltanto aliquote contributive, coefficienti di rendimento e altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico; l'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, nella nuova formulazione, non amplia quel potere fino a consentire un contributo di solidarietà incompatibile con il sistema del pro rata; l'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013 e l'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 si riferiscono a misure finalizzate all'equilibrio finanziario di lungo termine, finalità che non connota un contributo straordinario, provvisorio e limitato nel tempo. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, perché il controricorso è stato considerato tardivo. La ricorrente è stata invece condannata a versare € 2.500 alla Cassa delle Ammende e all'ulteriore importo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
L'autonomia regolamentare delle casse privatizzate opera entro limiti specifici: variazione delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non comprende l'istituzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
La novella non attribuisce alla cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, che resta incompatibile con il sistema del pro rata.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
La norma di interpretazione autentica legittima gli atti degli enti previdenziali solo se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine; tale requisito non ricorre per il contributo di solidarietà straordinario e temporaneo.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e quindi è soggetto a riserva di legge.
art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011
Riguarda misure finalizzate all'equilibrio finanziario di lungo termine, non il contributo straordinario di solidarietà oggetto di causa.
Il motivo è inammissibile perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato e privo di argomenti idonei a provocarne il mutamento.
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, si applica la valutazione legale tipica ai fini della condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c.
È stata applicata la condanna equitativa a favore della Cassa delle Ammende per la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La dichiarazione di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le casse previdenziali privatizzate non possono istituire, con regolamento interno, un contributo di solidarietà su pensioni già quantificate e attribuite se manca una specifica base legislativa: una trattenuta del genere costituisce prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge.
- L'autonomia normativa delle casse ex art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 è circoscritta ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e non si estende a prelievi straordinari su prestazioni già consolidate.
- Le norme che valorizzano l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti previdenziali non possono essere invocate per giustificare contributi di solidarietà aventi natura provvisoria e temporanea e non incidenti sui criteri di calcolo della pensione.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, il ricorso che si limiti a riproporre la medesima tesi senza nuovi argomenti idonei a sollecitare un mutamento di indirizzo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Quando il giudizio di cassazione è definito in conformità alla proposta non accettata, il collegio può applicare la condanna equitativa ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dar conto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09462/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09474/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09476/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09485/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09517/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09528/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →