Cassazione Civile, Ordinanza n. 21938/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva irrogato a una contribuente una sanzione pecuniaria pari al 50% delle somme asseritamente dovute e non versate in relazione all'adesione a procedure di definizione agevolata previste dalla L. n. 289/2002, poi confluite in ruoli non integralmente recuperati. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, difetto assoluto di motivazione per mancata indicazione dei presupposti di fatto, della tipologia di condono, degli importi, delle rate e degli atti richiamati, nonché l'erronea applicazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 138/2011. La CTR aveva accolto il motivo sulla motivazione e rigettato quello relativo alla necessità dell'intimazione di pagamento. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 7 L. n. 212/2000, sostenendo che l'atto era sufficientemente motivato perché consentiva alla contribuente di comprendere la pretesa; la contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato, deducendo omessa pronuncia e violazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138/2011, in particolare per l'asserita inapplicabilità della sanzione al condono ex art. 9-bis L. n. 289/2002 e per il mancato accertamento dell'effettivo avvio delle azioni coattive entro il termine di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso principale dell'Agenzia. Ha affermato che l'atto di contestazione, pur sintetico, conteneva elementi sufficienti a identificare la pretesa tributaria, in quanto richiamava il condono agevolato interessato, le cartelle e gli importi dovuti, consentendo alla contribuente di comprendere la ragione della sanzione; ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Ha invece rigettato il ricorso incidentale condizionato della contribuente. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato a carico della controricorrente incidentale.
Norme richiamate
richiesto come parametro di legittimità della motivazione dell'atto amministrativo; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la motivazione fosse sufficiente perché permetteva di individuare la pretesa e le ragioni dell'atto.
la Corte ha valorizzato la funzione della norma come obbligo di motivazione dell'atto tributario, ma ha escluso che fosse violata, poiché l'atto contestato conteneva elementi idonei a far comprendere la pretesa.
art. 16, comma 2, d.lgs. 472/1997
richiamato dalla contribuente per contestare la motivazione dell'atto di contestazione sanzionatorio; non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'annullamento.
art. 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138/2011
la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione del 50% alle somme iscritte a ruolo e non pagate entro il 31 dicembre 2011 da chi aveva aderito alle sanatorie della L. n. 289/2002; ha ritenuto non necessario, ai fini della sanzione, che l'intimazione di pagamento sia stata ricevuta dal contribuente, essendo sufficiente l'avvio delle azioni coattive nei suoi confronti.
richiamato dalla controricorrente per sostenere l'inapplicabilità della sanzione alla definizione clemenziale; la Corte non ha accolto tale doglianza nel giudizio di legittimità, rigettando il ricorso incidentale.
indicato come una delle definizioni agevolate cui la contribuente aveva aderito; le somme non versate in relazione a tale definizione sono state poste a base della contestazione e della sanzione.
invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia; la Corte ha escluso la sussistenza della dedotta violazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla controricorrente nel ricorso incidentale per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente prima della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non citato espressamente nel testo normativo riportato, ma il provvedimento dà atto dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di atti impositivi o sanzionatori tributari, la motivazione è sufficiente quando, anche per relationem o mediante richiami a cartelle e atti collegati, consenta al contribuente di individuare in modo univoco la pretesa, l'origine del debito e la base fattuale e giuridica della sanzione.
- La validità della motivazione non richiede necessariamente l'indicazione analitica di ogni elemento storico o documentale, se il contenuto complessivo dell'atto e degli allegati è idoneo a rendere conoscibile la pretesa e a consentire il controllo difensivo.
- Quando la disciplina sanzionatoria collega la sanzione all'omesso pagamento di somme già iscritte a ruolo entro un termine finale, la verifica centrale riguarda l'effettivo mancato pagamento nel termine e l'avvio delle azioni coattive previste dalla legge, non essendo decisivo, di per sé, il solo dato della formale intimazione al contribuente.
- Nel processo tributario di impugnazione, l'Amministrazione può chiarire in giudizio il significato della propria pretesa e fornire ulteriori elementi illustrativi, purché non muti il nucleo originario del petitum e della causa petendi contenuti nell'atto impugnato.
- Il ricorso incidentale condizionato che investa questioni non accolte dal giudice di merito viene rigettato se la decisione impugnata ha già risolto la controversia sulla base di una valutazione di merito non censurabile in cassazione nei limiti dedotti.
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