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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06572/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una lavoratrice aveva impugnato il provvedimento con cui l'INPS le richiedeva la ripetizione di euro 590,71 asseritamente indebitamente percepiti a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012. Nel giudizio di merito la domanda era stata articolata sia come contestazione dell'illegittimità della ripetizione, sia come richiesta di reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per il medesimo anno, con conseguente condanna dell'INPS alla restituzione delle somme trattenute. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'INPS e rigettato le domande, ritenendo insussistente il requisito del biennio di iscrizione e condannando la parte soccombente alle spese. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione veniva dedotta falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003, sostenendo che, essendo stata resa la dichiarazione sostitutiva di esonero dal pagamento delle spese, la Corte territoriale non avrebbe potuto porre le spese processuali a carico della ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 152 disp. att. c.p.c. trovi applicazione anche nel giudizio in cui, oltre alla domanda di reiscrizione negli elenchi agricoli, sia proposta la domanda diretta al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, poiché in tale ipotesi il diritto alla prestazione previdenziale costituisce oggetto diretto della domanda e non mera conseguenza indiretta di un diverso accertamento. Di conseguenza, la condanna alle spese disposta dalla Corte d'appello è stata cassata nella parte in cui poneva a carico della ricorrente Euro 1.200,00 per il primo grado ed Euro 920,00 per l'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente. Il ricorso è stato quindi accolto con cassazione senza rinvio limitatamente al capo sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    "Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente... non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari"

    La norma opera solo nei giudizi aventi come oggetto diretto la domanda di prestazioni previdenziali o assistenziali; nel caso di domanda congiunta di reiscrizione negli elenchi agricoli e di indennità di disoccupazione, il beneficio si applica perché la prestazione previdenziale è oggetto immediato del giudizio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di falsa applicazione di legge per contestare la condanna alle spese.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Richiamato ai fini dell'osservanza degli oneri di allegazione e produzione del ricorso.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Richiamato ai fini dell'osservanza degli oneri di deposito degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dalla disposizione sulle spese come limite all'esonero.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76

    Richiamato per il parametro reddituale rilevante ai fini dell'esonero dalle spese.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 77

    Richiamato per il parametro reddituale rilevante ai fini dell'esonero dalle spese.

  • art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970

    Richiamato per affermare che l'iscrizione negli elenchi agricoli è presupposto costitutivo della prestazione e che l'esclusione va impugnata nel termine decadenziale.

Massime di principio

  • Nel contenzioso previdenziale e assistenziale, l'esonero dal pagamento delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. si applica solo se la domanda giudiziale ha ad oggetto diretto il riconoscimento della prestazione, non quando la prestazione sia mera conseguenza indiretta di un diverso accertamento.
  • Quando la domanda di reiscrizione negli elenchi agricoli è proposta congiuntamente alla domanda di disoccupazione agricola, la prestazione previdenziale non è accessoria ma costituisce l'oggetto diretto della lite, con conseguente operatività dell'esonero dalle spese, ricorrendone gli altri presupposti.
  • L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli integra un elemento costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale: il diritto alla prestazione non può essere riconosciuto in assenza di un'attualità del diritto all'iscrizione, sicché la domanda di reiscrizione può essere funzionale e strumentale alla domanda di prestazione.
  • Nel giudizio in cui la parte abbia reso rituale dichiarazione sostitutiva di esonero e ricorrano i presupposti reddituali previsti dalla legge, la condanna alle spese disposta dal giudice di merito è illegittima se la controversia rientra nel perimetro applicativo dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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