Cassazione Civile, Ordinanza n. 18562/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato in cassazione la sentenza della Corte tributaria regionale che, riformando il primo grado favorevole al contribuente, aveva confermato un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2010. L’accertamento traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza svolta nei confronti del fornitore della società, ritenuto privo di autonoma struttura aziendale e dunque non idoneo a fornire i beni e i servizi indicati nelle fatture contestate, con conseguente qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti. Con l’unico motivo la ricorrente deduceva violazione delle norme sull’accertamento tributario e sulla prova presuntiva, nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente ritenuto legittimo il recupero a tassazione basato su presunzioni e che non fosse stata adeguatamente dimostrata l’inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha confermato che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può provare l’inesistenza anche per presunzioni semplici e, una volta dimostrato che il fornitore è una struttura fittizia o comunque priva di reale operatività, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni e la propria buona fede/diligenza. Poiché la decisione d’appello si era conformata a questi principi, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
artt. 39, 40 e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
richiamati come base normativa dell’accertamento fiscale; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma li considera compatibili con l’accertamento fondato su elementi indiziari nelle operazioni oggettivamente inesistenti
art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972
richiamato quale norma sull’accertamento IVA, applicabile anche quando la prova dell’inesistenza delle operazioni sia fornita per presunzioni
le presunzioni semplici sono ritenute idonee a dimostrare l’oggettiva inesistenza delle operazioni
una volta provata dall’Amministrazione l’inesistenza oggettiva delle operazioni, l’onere di provare l’effettività delle stesse si sposta sul contribuente
richiamato dal ricorrente in tema di prova nel processo tributario; la Corte ne ribadisce l’applicazione coordinata con il regime presuntivo e con il riparto dell’onere probatorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge
Massime di principio
- In materia di IVA e di deducibilità dei costi, l’Amministrazione finanziaria può provare l’oggettiva inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti o comunque fondate su elementi oggettivi e specifici.
- Una volta dimostrato che l’emittente delle fatture è una struttura fittizia, una "cartiera" o comunque un soggetto privo di autonoma operatività, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
- L’esibizione della fattura, la regolarità formale della contabilità e dei mezzi di pagamento non sono di per sé sufficienti a vincere la contestazione di operazioni inesistenti, poiché tali strumenti possono essere utilizzati per simulare operazioni fittizie.
- Se il contribuente non dimostra la fonte giustificativa della detrazione IVA o della deduzione dei costi, il recupero a tassazione operato dall’Ufficio è legittimo.
- Il giudice di merito che si uniformi a tali criteri probatori non incorre in violazione di legge quando valorizza gli indizi emersi dalla verifica fiscale svolta nei confronti del fornitore e ne trae la conclusione dell’inesistenza delle operazioni.
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