Cassazione Civile, Ordinanza n. 12083/2024 del 06/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 relativo a IRPEF, IVA e IRAP, fondato sulla presunta rivendita, da parte del contribuente, di prodotti asseritamente cedutigli da una società sammarinese. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione e qualificando gli elementi posti a base dell'accertamento come presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, comunque, come presunzioni di secondo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su eccezione non sollevata dal contribuente, in punto di divieto di doppia presunzione; (3) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulla prova presuntiva, per non avere il giudice di merito valutato unitariamente il quadro indiziario offerto dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo logicamente prioritario, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse meramente apparente, perché non aveva esaminato in modo effettivo il complesso quadro indiziario valorizzato dall'Ufficio e si era limitata ad affermazioni astratte sulla inadeguatezza delle presunzioni. Ha inoltre ribadito che non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado, dovendosi verificare in concreto la gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è stata dedotta per motivazione apparente.
Invocato insieme all'art. 111 Cost. per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, asseritamente violata.
art. 111 Cost.
Usato come parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Fondamento del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per asserita pronuncia oltre il chiesto, con riferimento al divieto di doppia presunzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del terzo motivo di ricorso per violazione di legge in tema di accertamento e presunzioni.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma sull'accertamento induttivo dei redditi d'impresa, ritenuta correttamente applicabile in presenza di un quadro indiziario idoneo.
art. 1 d.l. n. 441 del 1997
Richiamato unitamente alle norme sull'accertamento e alla prova presuntiva nella materia della verifica fiscale.
art. 53 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per la disciplina probatoria in materia IVA nell'ambito dell'accertamento contestato.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, ove l'Ufficio abbia motivato con elementi indiziari sufficienti, grava sul contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni.
Richiamato come norma sulle presunzioni semplici, in rapporto alla validità del ragionamento presuntivo dell'Ufficio.
Richiamato per affermare che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti, ma che non esiste un divieto di presunzioni di secondo grado.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di accertamento induttivo fondato su presunzioni, il giudice di merito deve esaminare effettivamente il complesso degli indizi valorizzati dall'Amministrazione e spiegare il percorso logico seguito; una motivazione che si limiti a formule astratte sulla mancanza di gravità, precisione e concordanza è meramente apparente.
- L'accertamento fiscale assistito da un sufficiente quadro indiziario non richiede una prova piena da parte dell'Ufficio dell'intera operazione contestata: una volta specificati gli indici di inattendibilità e la loro attitudine a rappresentare capacità contributiva non dichiarata, il contribuente deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate.
- Nel sistema processuale non esiste un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado: un fatto noto accertato anche per presunzioni può costituire la premessa di ulteriori presunzioni, purché il risultato finale sia valutato in concreto secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione ricorre quando la sentenza non consente il controllo sull'iter argomentativo, perché omette l'indicazione degli elementi decisivi o li richiama senza una compiuta disamina logico-giuridica.
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