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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24451/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti regionali, con diversi inquadramenti non dirigenziali, avevano chiesto giudizialmente di vedersi riconoscere, per il biennio 2008/2009, un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello del personale statale di pari grado, invocando l'art. 14, lett. q, dello Statuto della Regione siciliana. In concreto domandavano la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive rispetto ai dipendenti ministeriali e, in particolare, il riconoscimento di un aumento del 3,2% della retribuzione complessiva. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, riformando, l'aveva respinta. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: (1) violazione dell'art. 14 dello Statuto siciliano, dell'art. 116 Cost. e della legge cost. n. 2 del 1948, assumendo che la norma statutaria fosse sovraordinata alla disciplina ordinaria e imponesse direttamente un trattamento economico non inferiore a quello statale, con sostituzione automatica delle clausole contrattuali ex art. 1339 c.c.; (2) violazione dell'art. 6, comma 9, della l.r. Sicilia n. 26 del 2012, nonché sua possibile illegittimità costituzionale, nella parte in cui aveva limitato per il biennio 2008/2009 la contrattazione economica del personale non dirigenziale, impedendo aumenti superiori al 2%, in contrasto con la contrattazione collettiva e con la libertà sindacale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 14, lett. q, dello Statuto siciliano non contiene una regola sostanziale immediatamente applicabile ai singoli contratti di lavoro, ma una norma di riparto di competenze legislativa fra Stato e Regione; pertanto non impone l'automatica parificazione economica con il personale statale né consente di sostituire le clausole dei contratti collettivi regionali con quelle del comparto statale. Ha parimenti respinto il secondo motivo, osservando che la censura era in contraddizione con la prima e che la disposizione regionale invocata non integrava una sospensione reiterata e sistematica della contrattazione economica, ma una limitazione temporanea e circoscritta a un biennio, giustificata dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. q, r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455

    stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato

    Norma di riparto delle competenze legislative della Regione siciliana, non regola sostanziale direttamente applicabile ai singoli rapporti di lavoro; impone una tutela generale di dignità e non la parificazione automatica delle retribuzioni con il personale statale.

  • art. 116 Cost.

    Richiamato per la collocazione costituzionale dello Statuto siciliano, ma non nel senso di attribuire alla disposizione statutaria efficacia di disciplina immediata del trattamento economico dei singoli dipendenti.

  • legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2

    Richiamata come fonte di elevazione dello Statuto siciliano a legge costituzionale.

  • art. 45 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato come disciplina che affida alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del pubblico impiego privatizzato.

  • art. 46, comma 13, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Indicato per confermare l'autonomia delle Regioni a statuto speciale nella contrattazione collettiva di competenza, anche tramite agenzie tecniche o l'ARAN.

  • art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato per evidenziare che è la contrattazione collettiva di comparto a individuare aree funzionali e progressioni professionali, rendendo improponibile una comparazione automatica con i dipendenti statali di pari grado.

  • art. 39 Cost.

    Evocato dai ricorrenti quale parametro di libertà sindacale; la Corte osserva che la norma regionale contestata non realizza una sospensione indiscriminata o reiterata della contrattazione.

  • art. 6, comma 9, l.r. Sicilia 11 maggio 2012, n. 26

    determinare aumenti retributivi superiori al 2 per cento

    Disposizione regionale interpretata come limitazione temporanea, per il biennio considerato, dell'autonomia negoziale in materia retributiva, non come sospensione reiterata o sistematica delle procedure negoziali.

  • art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma di costituzionalizzazione dello Statuto siciliano.

  • art. 1339 c.c.

    Citato dai ricorrenti per sostenere la sostituzione automatica delle clausole contrattuali con quelle asseritamente imposte dalla legge; la Corte esclude che il meccanismo sia applicabile nel caso di specie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Base del secondo motivo di ricorso, articolato tra violazione di legge e vizio processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La disposizione statutaria che attribuisce alla Regione speciale competenza sullo stato giuridico ed economico del personale non integra, di per sé, una regola sostanziale immediatamente azionabile dal dipendente per ottenere la parificazione retributiva con il personale statale; essa opera come limite alla potestà legislativa regionale e va letta in armonia con il sistema nazionale del pubblico impiego contrattualizzato.
  • Nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico è, in linea generale, rimesso alla contrattazione collettiva di comparto; perciò non è ammissibile una comparazione automatica tra dipendenti di amministrazioni diverse, basata sul solo dato del "pari grado", quando l'inquadramento e le progressioni sono definiti dalle fonti collettive.
  • Una legge che limiti per un periodo circoscritto gli aumenti retributivi nel pubblico impiego non è per ciò solo costituzionalmente illegittima: occorre verificare la ratio della misura, la sua temporaneità e l'eventuale collegamento con finalità come l'equilibrio di bilancio, distinguendola dalle ipotesi di sospensione reiterata e sistematica della contrattazione.
  • La censura che, da un lato, invoca la prevalenza della norma statutaria sulla contrattazione collettiva e, dall'altro, contesta una legge regionale perché limita la contrattazione stessa, è intrinsecamente contraddittoria e non può fondare l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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