Sentenza del 22/07/2024 n. 9854 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento iscritta a ruolo a seguito di controllo automatizzato (Modello Unico 2019). Il ricorrente denunciava la nullità della notifica (mancata notifica/inesistenza giuridica della notificazione), violazioni degli artt. 26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73, mancata notifica dell'atto presupposto (lesione del diritto di difesa art. 24 Cost.), difetto di motivazione ai sensi dello Statuto del Contribuente (art. 7 L. 212/2000), contestazione di interessi e spese di riscossione, presunte illegittimità e decadenze ex art. 17 e art. 25 DPR 602/73, oltre ad altre doglianze sulla fondatezza della pretesa
La decisione
Il Tribunale tributario ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'oggetto dell'impugnazione era l'estratto di ruolo, che non è impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 546/1992 combinato con l'art. 12, comma 4‑bis, del DPR 602/73, salvo i casi tassativamente previsti dalla norma (pregiudizio specifico, es. partecipazione a gare, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici). Inoltre la cartella sottostante non risultava materialmente notificata al momento del ricorso (impugnazione di atto non ancora lesivo). Il ricorrente, durante l'udienza, ha dichiarato di voler impugnare la cartella una volta notificata e ha rinunciato al presente ricorso. Il ricorso è quindi respinto per inammissibilità; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 a favore della parte resistente.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al controllo automatizzato che ha originato la pretesa tributaria; il tribunale non ha esaminato il merito del controllo perché ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Richiamata in relazione alla tipologia di controllo automatizzato; non è stata invece valutata nel merito per effetto dell'inammissibilità procedurale.
Richiamato unitamente all'art. 12 DPR 602/73 per affermare il principio secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile e per rinviare alle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione diretta del ruolo o della cartella.
DPR 602/1973 art. 12, comma 4‑bis
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48‑bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
Il Tribunale ha applicato questa disposizione per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, richiedendo la prova di uno dei pregiudizi tassativamente previsti per consentire la diretta impugnazione.
Citato dal ricorrente in relazione ai requisiti di notifica; il Tribunale non ha però esaminato la questione nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale dell'impugnazione dell'estratto.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'inesistenza giuridica della notificazione; non è stato valutato nel merito per la medesima ragione procedurale.
Costituzione art. 24
Il ricorrente invocava la violazione del diritto di difesa; tuttavia il giudice non ha affrontato la questione sostanziale poiché il ricorso era inammissibile.
Legge 212/2000 art. 7 (Statuto del contribuente)
Denunciato il presunto difetto di motivazione; il Tribunale non ha affrontato il merito dell'obiezione per l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto.
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte decadenze/invalidità; la pronuncia non si è pronunciata sul merito della questione per ragioni procedurali.
Citato come presunta violazione; il tribunale non ha esaminato la contestazione nel merito a causa dell'inammissibilità.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, di norma, non è impugnabile: le impugnazioni devono essere dirette contro il ruolo o la cartella di pagamento, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 12, comma 4‑bis del DPR 602/73 (pregiudizio concreto come partecipazione a gare, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici).
- Non è efficace impugnare preventivamente un estratto o una cartella che non sia ancora stata materialmente notificata: il giudice può dichiarare inammissibile l'azione per mancanza di un atto effettivamente lesivo.
- Se si ritiene inesistente o irregolare la notifica, la controversia va solitamente promossa dopo la notifica formale della cartella/ruolo, documentando la mancata notifica e, ove possibile, dimostrando il pregiudizio specifico previsto dalla norma per ottenere l'ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione a ruolo.
- Le eccezioni procedurali (inammissibilità, improcedibilità) sono verificate d'ufficio: è quindi cruciale valutare preliminarmente la natura dell'atto impugnato e la sussistenza dei presupposti di ammissibilità prima di proporre ricorso.
- In caso di scoperta tramite area personale di ADER senza contestuale prova di notifica, la strada corretta è attendere la notifica formale e poi impugnare la cartella; in alternativa, se sussiste un pregiudizio specifico ricadente nelle ipotesi dell'art. 12 comma 4‑bis, bisogna documentarlo chiaramente nel ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 lug 2024Sentenza del 22/07/2024 n. 20037 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 lug 2024Sentenza del 22/07/2024 n. 20041 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 lug 2024Sentenza del 22/07/2024 n. 20054 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 lug 2024Sentenza del 22/07/2024 n. 20060 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 lug 2024Sentenza del 22/07/2024 n. 20081 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 lug 2024Sentenza del 22/07/2024 n. 20101 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →