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Sentenza

Sentenza del 22/07/2024 n. 20060 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato in Cassazione la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato gli avvisi relativi agli anni d’imposta 2010 e 2011: due avvisi per rilievi IVA e IRAP notificati a Exitone e due avvisi per rilievi IRES notificati nell’ambito del consolidato fiscale. Gli accertamenti riguardavano operazioni infragruppo considerate oggettivamente inesistenti, perché non ritenute supportate da prove certe della loro effettività. Le ricorrenti hanno formulato cinque motivi: 1) tardività degli accertamenti 2010 e inapplicabilità del raddoppio dei termini, poiché gli avvisi non menzionavano né allegavano la denuncia penale; 2) violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio e sul libero convincimento, contestando la valutazione delle prove e degli elementi presuntivi; 3) motivazione asseritamente contraddittoria, insufficiente o inadeguata; 4) omessa notifica dell’accertamento alla capogruppo STI in relazione all’IVA di gruppo; 5) illegittimità della liquidazione delle spese all’Agenzia, difesa da propri funzionari. La CTP di Roma aveva ritenuto tardivi gli avvisi relativi al 2010 e, considerando tardive le memorie dell’Ufficio, aveva riconosciuto la deducibilità dei costi derivanti da precedenti impegni contrattuali della consolidata verso la consolidante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato rigettato: il raddoppio dei termini dipende dalla sussistenza dei fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale, non dalla presentazione o dall’allegazione della denuncia nell’avviso; il giudice tributario può verificare, se la questione è dedotta, l’effettiva sussistenza dei presupposti dell’obbligo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione delle prove; la CTR non aveva invertito l’onere probatorio, ma aveva apprezzato gli elementi presuntivi e ritenuto non decisivi i documenti delle contribuenti. Il terzo motivo è stato rigettato perché la motivazione consentiva di individuare la ragione della decisione e la censura mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti. Il quarto motivo è stato rigettato: il regime IVA di gruppo non impone la notifica dell’accertamento alla capogruppo, poiché le società aderenti conservano la propria autonomia giuridico-tributaria e restano soggette ai propri obblighi IVA, salvo il versamento centralizzato. Il quinto motivo è stato rigettato: all’Agenzia vittoriosa, anche se difesa da propri funzionari, spetta la rifusione delle spese secondo i parametri applicabili, con la riduzione prevista. Le ricorrenti sono state condannate a pagare all’Agenzia 23.000 euro di spese del giudizio, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato.

    Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussistono fatti che fanno sorgere l’obbligo di denuncia penale. Non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata o menzionata o allegata all’avviso, né che l’azione penale sia proseguita o abbia avuto un determinato esito.

  • Art. 331 c.p.p.

    Il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza.

    Se il contribuente contesta specificamente l’applicazione del raddoppio dei termini, il giudice tributario deve verificare in concreto, con una valutazione riferita al momento rilevante, se vi fossero i presupposti per l’obbligo di denuncia. La mera assenza della denuncia non è decisiva.

  • Art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

    La contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non si trasforma, di per sé, in una violazione processuale sindacabile in Cassazione: occorre rispettare i limiti propri dei motivi di ricorso per cassazione e non chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • Art. 2697 c.c.

    La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere.

    La violazione dell’onere della prova ricorre se il giudice assegna l’onere alla parte sbagliata; non ricorre soltanto perché una parte ritiene errata la valutazione delle prove o l’esito dell’accertamento probatorio.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

    Il motivo relativo all’omesso esame non consente di ottenere una nuova ponderazione complessiva delle prove né di sostituire alla ricostruzione dei fatti accolta dal giudice di merito una lettura alternativa.

  • Art. 132 c.p.c.; art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992; art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza ben lascia cogliere la ratio decidendi.

    La motivazione è sufficiente quando rende comprensibile la ragione della decisione. Il dissenso sulla rilevanza attribuita ai documenti non dimostra, da solo, un vizio di motivazione.

  • Art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e D.M. 13 dicembre 1979

    Le società partecipanti al regime dell'"IVA di Gruppo" mantengono la propria autonomia ai fini IVA; sono soggette a tutti gli obblighi formali e sostanziali relativamente al tributo (ad eccezione del versamento d'imposta che spetta unicamente alla controllante).

    Il regime IVA di gruppo consente, alle condizioni previste, la compensazione delle posizioni IVA, ma non elimina l’autonomia tributaria delle singole società. Perciò non sussiste, in base a tale regime, un obbligo generale di notificare alla capogruppo l’avviso diretto alla società consolidata.

  • Art. 91 c.p.c. e art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti.

    L’Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese anche quando si difende tramite propri funzionari o dipendenti; la liquidazione segue i parametri previsti per gli avvocati, con la riduzione del 20% indicata dalla disciplina.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta, quando dovuto, il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Per stabilire se operi il raddoppio dei termini di accertamento, il punto decisivo è la presenza di fatti che avrebbero imposto la denuncia penale, non la prova che la denuncia sia stata effettivamente depositata o allegata all’avviso. Se il contribuente lo contesta, il giudice deve verificare concretamente la sussistenza di quei presupposti.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione di documenti, presunzioni e attendibilità delle prove. La censura sull’onere probatorio è pertinente solo se il giudice ha assegnato l’onere alla parte sbagliata, non quando si contesta il modo in cui ha valutato le prove.
  • Nel regime IVA di gruppo la compensazione delle posizioni IVA non fonde le società in un unico soggetto tributario: ciascuna conserva la propria autonomia e i propri obblighi, salvo la centralizzazione del versamento. La partecipazione al regime non comporta, da sola, che l’atto diretto a una società debba essere notificato anche alla capogruppo.
  • Nel processo tributario l’Amministrazione finanziaria vittoriosa può ottenere la rifusione delle spese anche se è stata assistita da propri funzionari; la liquidazione segue i parametri previsti per la difesa tecnica, applicando la riduzione stabilita.

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