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Sentenza

Sentenza del 22/07/2024 n. 20041 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva emesso, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973, un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2008, contestando maggiori redditi in parte assimilati a quelli di lavoro dipendente e in parte diversi. C.C. risultava residente in un Paese a fiscalità privilegiata, ma la Guardia di Finanza aveva rilevato che nel periodo 2006-2010 aveva mantenuto in Italia il centro dei propri interessi vitali. Gli eredi hanno impugnato la sentenza della CTR del Lazio che, accogliendo l’appello dell’Ufficio, aveva riformato la decisione favorevole al contribuente della CTP di Roma. Con il primo motivo hanno contestato l’applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 917/1986 e la valutazione della residenza fiscale, sostenendo in sostanza la prevalenza dei legami personali rispetto a quelli patrimoniali. Con il secondo hanno denunciato violazione delle norme sulle indagini finanziarie, richiamando la documentazione e le eccezioni formulate nel ricorso introduttivo e contestando la valutazione dei movimenti bancari e di una dichiarazione di terzo.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza cassare la sentenza della CTR: resta quindi ferma la decisione d’appello favorevole all’Agenzia e l’accertamento relativo al 2008. Entrambi i motivi erano formulati in modo generico e non si confrontavano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, sollecitavano una nuova valutazione dei fatti e non indicavano adeguatamente gli atti e i documenti rilevanti secondo l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il primo motivo era anche infondato nella parte in cui pretendeva la prevalenza automatica dei legami personali: per il periodo in esame rilevavano il centro degli affari e degli interessi patrimoniali, gestiti abitualmente e in modo riconoscibile dai terzi. La CTR aveva valorizzato, tra l’altro, le cariche e l’attività svolta in società del Gruppo Parsitalia, le deleghe su conti e rapporti finanziari e la comproprietà di immobili in Italia. Il secondo motivo non scalfiva la ragione della CTR, secondo cui la documentazione non giustificava analiticamente i singoli movimenti bancari; l’autenticazione della firma del terzo provava la provenienza della dichiarazione, non la veridicità o sufficienza del suo contenuto. Gli eredi sono stati condannati in solido alle spese di legittimità, liquidate in 10.300 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 2, commi 2 e 2-bis, D.P.R. 917/1986, nel testo applicabile al periodo d’imposta 2008

    In adesione all'orientamento sinora ampiamente richiamato, dunque, deve ribadirsi che, in relazione all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 917 del 1986 applicabile ratione temporis, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente, le relazioni affettive e familiari di quest'ultimo non rivestono un ruolo prioritario, ma rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento, riconoscibile dai terzi.

    Per le fattispecie anteriori al 1° gennaio 2024, il domicilio fiscale va individuato nel centro degli affari e degli interessi vitali, con rilievo prevalente alla gestione abituale e riconoscibile dei legami economici e patrimoniali. I legami familiari e affettivi non prevalgono automaticamente, ma vanno considerati insieme agli altri elementi; il collegamento con l’Italia deve riferirsi alla maggior parte del periodo d’imposta. Per chi era emigrato in uno Stato a fiscalità privilegiata operava inoltre la presunzione legale relativa di residenza in Italia, con onere per il contribuente di fornire prova contraria.

  • Art. 7, comma 1, D.Lgs. 209/2023

    In assenza di indici relativi alla qualità di norma di interpretazione autentica della relativa disposizione (qualità del resto non compatibile con la specifica disposizione intertemporale dettata dal legislatore) e considerata la natura sostanziale della novella - che incide sulle condizioni fattuali che determinano la soggettività passiva rispetto all'imposizione e sull'onere della relativa prova - tale ultima norma deve essere interpretata nel senso che la nuova disciplina si applica pertanto a fattispecie sostanziali che si siano verificate dal 1 gennaio 2024, e non anche a quelle formatesi precedentemente, neanche ove queste ultime siano accertate dall'Ufficio o trattate in giudizio successivamente a tale data.

    La nuova disciplina della residenza fiscale introdotta dal D.Lgs. 209/2023 si applica alle fattispecie sostanziali verificatesi dal 1° gennaio 2024. Non si applica retroattivamente ai periodi precedenti, anche se l’accertamento o il giudizio intervengono dopo tale data.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Tale onere (ribadito ed aggravato, con l'inserimento altresì della necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti processuali e documenti, dall'art. 3, comma 27, del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1 gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, del medesimo D.Lgs.), anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. 1, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati.

    Il ricorso per cassazione deve identificare specificamente gli atti e i documenti su cui ciascun motivo si fonda e indicarne il contenuto rilevante e la collocazione nel giudizio di merito. Il richiamo cumulativo e generico alla documentazione o alle difese precedenti non soddisfa tale onere e comporta l’inammissibilità.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto, se ne ricorrono i presupposti, dell’obbligo per i ricorrenti di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.

Massime di principio

  • Per i periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 2024, la residenza fiscale non si determina attribuendo automaticamente prevalenza alla famiglia o agli affetti: occorre valutare complessivamente i collegamenti e, per il domicilio, dare particolare rilievo agli interessi economici e patrimoniali gestiti abitualmente in Italia in modo riconoscibile dai terzi.
  • La presenza in Italia di cariche societarie effettive, deleghe su conti o rapporti finanziari e interessi immobiliari può concorrere a dimostrare che il centro degli interessi patrimoniali è in Italia. La valutazione deve riguardare la maggior parte del periodo d’imposta, non episodi occasionali.
  • In caso di trasferimento anagrafico verso uno Stato a fiscalità privilegiata, per i periodi in cui opera l’art. 2, comma 2-bis, del TUIR, grava sul contribuente l’onere di superare la presunzione relativa di residenza fiscale italiana.
  • Nel ricorso per cassazione non basta riproporre le tesi del giudizio di merito o richiamare genericamente ricorsi, allegati e documenti: occorre censurare la specifica ratio decidendi e individuare con precisione gli atti invocati e il loro contenuto rilevante.
  • La Cassazione non è una nuova sede per rivalutare liberamente i fatti. Un motivo formalmente presentato come violazione di legge è inammissibile se mira, in realtà, a ottenere una diversa lettura delle prove senza individuare un errore giuridico della decisione impugnata.
  • L’autenticazione della firma di una dichiarazione di terzo prova la provenienza della dichiarazione, ma non rende necessariamente attendibile o sufficiente il suo contenuto per giustificare singole operazioni bancarie contestate.

Testo integrale

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