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Sentenza

Sentenza del 22/07/2024 n. 20081 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La curatela contestava in Cassazione la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna n. 171/2019, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione contro la sentenza di rinvio n. 154/2018. Quest’ultima aveva confermato la legittimità della cartella relativa a Irpeg, IVA e ritenute alla fonte, derivanti dai controlli sulle dichiarazioni della società per il 2002 e sulle dichiarazioni di sostituto d’imposta per il 2002 e il 2003. Con sei motivi, la curatela denunciava, rispetto alla sentenza n. 154/2018, omessa pronuncia sul credito IVA che CTO avrebbe ereditato dalla controllata CTO Net e motivazione apparente per mancato esame dei documenti e per il rigetto delle censure sulle ritenute; rispetto alla sentenza n. 171/2019, denunciava motivazione apparente, violazioni processuali e un errore di fatto revocatorio, sostenendo che la documentazione dimostrasse quel credito e che l’Agenzia non lo avesse contestato nel giudizio di rinvio. La pretesa fiscale era stata inizialmente annullata dalla CTP di Bologna; la CTR aveva respinto l’appello erariale, ma la Cassazione, con sentenza n. 26292 del 20 dicembre 2016, aveva accolto il ricorso dell’Agenzia e cassato con rinvio, escludendo la violazione dell’art. 6 della legge n. 212/2000. In riassunzione, la CTR aveva confermato la cartella per IVA e ritenute.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso della curatela. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva sostanzialmente deciso sulla pretesa relativa ai crediti, escludendo dichiarazioni idonee a documentare crediti derivanti dalle società incorporate; non sussiste omessa pronuncia quando la pretesa risulta respinta, anche implicitamente. Sono infondati il secondo e il terzo motivo: la motivazione della sentenza n. 154/2018, pur sintetica, rendeva comprensibile la ragione della decisione, cioè l’insufficienza della prova dei crediti o dei pagamenti e le incongruenze del modello 770/2003; le doglianze miravano invece a ottenere una nuova valutazione di merito dei documenti. Sono infondati anche il quarto, il quinto e il sesto motivo: la sentenza n. 171/2019 esponeva la propria ratio, ossia l’inidoneità probatoria delle dichiarazioni prodotte, e la contestazione della valutazione dei documenti non integra errore di fatto revocatorio, ma attiene al giudizio di merito. Le censure fondate sull’art. 115 c.p.c. sono inoltre inammissibili: la violazione non ricorre per il solo dissenso sull’apprezzamento delle prove. La curatela è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate 13.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; è stato dichiarato sussistente, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

    Il vizio processuale di motivazione è configurabile quando mancano le ragioni della decisione o il percorso logico-giuridico è obiettivamente incomprensibile; non basta una motivazione concisa se la ratio decidendi è comunque ricostruibile.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

    La sentenza deve rendere percepibili le ragioni e il criterio logico della decisione. Una motivazione sintetica non è apparente se consente di comprendere perché il giudice abbia ritenuto non provati i fatti decisivi.

  • Art. 111 Cost.

    In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

    L’obbligo costituzionale di motivazione è violato se la motivazione è mancante o solo apparente, per esempio perché non consente di individuare le ragioni della decisione; non è violato solo perché la parte dissente dalla valutazione delle prove.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La disposizione è richiamata nel quadro delle censure sulla motivazione della sentenza tributaria; la decisione respinge tali censure perché la motivazione, seppur asciutta, permetteva di cogliere la ragione del rigetto.

  • Art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    In tema di revocazione non rappresenta un vizio riconducibile entro l'alveo dell'errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c. la prospettazione di una errata valutazione delle dichiarazioni fiscali, poiché l'errore, ove sussistente, non costituirebbe un errore di fatto, ma un errore di giudizio, conseguente a una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali.

    La revocazione per errore di fatto è limitata a una svista percettiva decisiva e immediatamente verificabile dagli atti; non permette di contestare il modo in cui il giudice ha interpretato o valutato dichiarazioni e documenti, né un fatto sul quale si è pronunciato.

  • Art. 115 c.p.c.

    per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli

    La norma non consente di trasformare il dissenso sull’apprezzamento delle prove in un vizio processuale: occorre dedurre che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite autonomamente fuori dai poteri officiosi.

  • Art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel merito e non è riesaminabile in Cassazione come semplice violazione delle regole sul libero convincimento; le contestazioni devono rispettare i limiti e i presupposti del motivo di legittimità pertinente.

  • Art. 394 c.p.c.

    La disposizione è stata invocata dalla curatela per contestare le difese svolte in sede di revocazione, ma la Cassazione ha rigettato congiuntamente le censure perché non era configurabile l’errore revocatorio dedotto; non ha enunciato una distinta interpretazione della norma.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, il giudice dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, anche senza una risposta analitica a ogni argomento, respinge in modo espresso o implicito la relativa pretesa.
  • Una motivazione breve non è apparente se permette di individuare il criterio seguito e la ragione concreta della decisione; il vizio ricorre quando manca un percorso argomentativo comprensibile.
  • In Cassazione non si può ottenere una nuova valutazione del merito dei documenti formulando come vizio di motivazione o violazione processuale il semplice dissenso sull’apprezzamento probatorio.
  • La revocazione per errore di fatto riguarda una svista percettiva, decisiva e immediatamente riconoscibile dagli atti; non serve a correggere un’asserita errata interpretazione di dichiarazioni, documenti o prove, né una valutazione espressa dal giudice.
  • Per invocare la violazione dell’art. 115 c.p.c. non basta sostenere che le prove siano state valutate male: occorre indicare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti e acquisite autonomamente al di fuori dei poteri previsti.

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