Sentenza del 22/07/2024 n. 20037 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Hera aveva richiesto 4.473 euro di TARI per il periodo 1° gennaio-30 aprile 2016, calcolati sull’intera superficie di 6.093 mq di un comparto logistico nel Comune di C. Ceva contestava l’assoggettamento a tassa di 5.663 mq adibiti a locali tecnici e magazzini, nei quali, secondo la denuncia originaria del 17 settembre 2007, si producevano in modo prevalente e continuativo rifiuti speciali non assimilabili, in particolare imballaggi. In Cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla determinazione delle superfici tassabili e sull’esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali; con il secondo, la violazione delle norme sull’obbligo di motivare e notificare l’accertamento. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbito il primo: la pretesa comportava una modifica delle condizioni di tassabilità risultanti dalla denuncia della contribuente e richiedeva quindi un previo, motivato avviso di accertamento.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che aveva accolto l’appello di Hera e ritenuto legittimo l’avviso, e ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso introduttivo di Ceva e annullando l’atto impugnato. Ha condannato gli intimati alle spese del giudizio di legittimità: 1.600 euro per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
Art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 507
L'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 pone in capo al contribuente un obbligo di denuncia delle superfici tassabili (denuncia originaria) e per eventuali variazioni (denuncia di variazione).
La denuncia originaria e quelle di variazione individuano le superfici e le condizioni di tassabilità dichiarate dal contribuente; sono il riferimento per stabilire se la liquidazione possa avvenire sulla base dei dati già acquisiti o occorra un accertamento.
Art. 72 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 507
L'art. 72 del D.Lgs. n. 507 del 1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione ed iscrizione al ruolo sulla base dei ruoli (importi) degli anni precedenti, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione; in questi casi non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.
La riscossione diretta senza previo accertamento è consentita soltanto in via eccezionale e quando i dati già acquisiti siano rimasti invariati. Se la pretesa presuppone invece una diversa valutazione delle condizioni di tassabilità dichiarate, è necessario un avviso di accertamento.
Art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile
La mancanza di un previo avviso di accertamento, come visto, rende illegittimo l'avviso di pagamento impugnato, che deve annullarsi direttamente da questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ( art. 384 , secondo coma, cod. proc. civ.).
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la decisione impugnata.
Massime di principio
- La riscossione basata sui dati degli anni precedenti, senza un previo avviso di accertamento, è ammessa solo se le condizioni dichiarate dal contribuente e gli elementi rilevanti sono rimasti invariati.
- Se l’ente intende assoggettare a tributo superfici che il contribuente aveva escluso o modificare le condizioni di tassabilità risultanti dalla denuncia originaria o di variazione, deve notificare un avviso di accertamento motivato prima di procedere alla riscossione.
- I precedenti bollettini di pagamento, anche se non contestati, non sostituiscono l’accertamento richiesto quando la pretesa implica una rettifica delle condizioni di tassabilità dichiarate.
- Il principio sull’obbligo di previo accertamento, elaborato per la TIA, è applicabile anche alla TARI, secondo la Corte, data l’identica struttura dei tributi sul punto.
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